Il Tar sul Dg dell’Ente foreste: il rinvio a giudizio non è una medaglia

La nomina di Antonio Casula alla direzione generale dell’Ente foreste è avvenuta in base a “titoli culturali” generici e soprattutto la Regione ha omesso “qualunque valutazione in ordine al rinvio a giudizio per reati in senso lato ‘corruttivi’, circostanza che sarebbe idonea a incidere sul ‘prestigio’ dello stesso candidato e dell’amministrazione, come tale non certo priva di rilievo”. Ecco le motivazioni con cui la seconda sezione del Tar (leggi) ha accolto il ricorso presentato dal dirigente Michele Puxeddu e annullato così la nomina di Casula, a processo per turbativa d’asta e frode nelle pubbliche forniture, al vertice amministrativo dell’Ente foreste.

La vicenda ha un rilievo che va oltre le frequenti controversie sulle nomine di cui spesso si occupa il Tar, per due motivi: intanto il tono inusualmente severo, anche con riferimento ai criteri adottati nella selezione del Dg e anche perché il nome di questo dirigente regionale – tra i fautori dei tagli nel Marganai – negli ultimi mesi è balzato alle cronache nazionali grazie ad un articolo che Gian Antonio Stella gli ha dedicato su Sette, il magazine del Corriere, definendolo “persona sempre in sella”. Fino ad oggi.

Il processo in corso e il prestigio dell’amministrazione

Il procedimento penale che vede tra gli imputati Antonio Casula, al quale vengono contestati reati che avrebbe commesso da commissario del comune di Seneghe, non poteva e non doveva passare inosservato. Al contrario, “è dirimente il fatto che l’amministrazione regionale ha omesso qualunque valutazione” sul rinvio a giudizio, soprattutto per reati come la frode nelle pubbliche forniture che “può comportare astrattamente persino l’interdizione dai pubblici uffici”. Scrivono i magistrati amministrativi – presidente Francesco Scano, consiglieri Tito Aru e Antonio Plaisant – che il rinvio a giudizio non mina automaticamente l’idoneità di Casula, ma la Regione avrebbe dovuto spiegare “per quali ragioni una circostanza così ‘rilevante in negativo’ per il prestigio dell’amministrazione (fermo restando il principio di presunzione di innocenza) non incidesse sulle sue finali determinazioni”.

Una nomina discrezionale e su basi generiche

L’investitura di Casula è basata su una “motivazione tautologica e sostanzialmente apparente”, scrive il Tar richiamando la designazione firmata dal commissario dell’Ente foreste Giuseppe Pulina, poi confermata dalla giunta Pigliaru. Questo perché sia il commissario che l’esecutivo si sono limitati a “richiamare in modo generico i titoli culturali del Casula – si legge nella sentenza – genericamente definiti come ‘partecipazione a seminari, convegni e fiere specializzate’, nonché non meglio individuate ‘pubblicazioni relative al settore di gestione tecnico-forestale'”. Manca ogni “riferimento a dati concreti (se non a imprecisati ‘risultati conseguiti nelle precedenti esperienze lavorative'”. Tutto ciò “comporterebbe la violazione dell’avviso di selezione, che indicava criteri valutativi specifici” e la Regione aveva in carico “un onere motivazionale concreto e non ‘di mera facciata’, che la stessa non ha validamente assolto”, adottando “una formula sostanzialmente di stile”. La Regione è stata condannata a pagare 2.000 euro, l’Ente foreste 1.000 euro e altrettanti ne dovrà corrispondere Antonio Casula.

Pablo Sole

sole@sardiniapost.it

(foto da www.illatv.it)

 

Diventa anche tu sostenitore di SardiniaPost.it

Care lettrici e cari lettori,
Sardinia Post è sempre stato un giornale gratuito. E lo sarà anche in futuro. Non smetteremo di raccontare quello che gli altri non dicono e non scrivono. E lo faremo sempre sette giorni su sette, nella maniera più accurata possibile. Oggi più che mai il vostro supporto è prezioso per garantire un giornalismo di qualità, di inchiesta e di denuncia. Un giornalismo libero da censure.

Per ricevere gli aggiornamenti di Sardiniapost nella tua casella di posta inserisci la tua e-mail nel box qui sotto:

Related Posts
Total
0
Share