Fondi gruppi, Corte dei Conti: “Adriano Salis restituisca 62mila euro”

L’ex consigliere dell’Italia dei Valori, Adriano Salis, dovrà restituire alla Regione 62.773,67 euro, rivalutati secondo gli indici Istat, per danno erariale legato all’uso illecito dei fondi dei gruppi durante la XIII legislatura, per il quale è stato condannato in appello a un anno e quattro mesi per peculato e falso.

Lo ha deciso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Sardegna, chiamata ad esprimersi dalla Procura regionale contabile. Secondo i giudici, Salis, “in ragione di una prassi non curante gli obblighi di rendicontazione, ha gestito i finanziamenti ricevuti come quota individuale, utilizzando le somme contestate in parte e presumibilmente (visto che non è stato fornito, sul punto, neppure un principio di prova), per attività del partito, e il resto per fini estranei al vincolo di destinazione istituzionali, al di fuori di ogni previsione normativa”.

In pratica, si legge nella condanna erariale, l’ex Idv non ha “dato conto” di quelle somme e “il mantenimento di questa prassi illegittima per molti anni comporta un aggravio della responsabilità, perché la peculiare posizione del soggetto agente (consigliere regionale) avrebbe potuto consentire di porre rimedio o modificare una situazione foriera di grave pregiudizio per le finanze pubbliche”.

Per i giudici contabili la condotta di Salis è dolosa in maniera diretta “in tutti quei casi in cui è dimostrato che il denaro pubblico, ricevuto dal convenuto con la piena consapevolezza del vincolo di destinazione, è stato speso per scopi personali (elettorali o funzionali agli interessi del partito politico di riferimento) ovvero per pranzi o cene in ristorante (vedi i casi in cui le ricevute riguardano un solo coperto e coincidono con il lavori del Consiglio regionale)”. La Corte sostiene inoltre che, “nelle diverse ipotesi in cui non risulta il collegamento con le esigenze funzionali o istituzionali del Gruppo di riferimento, si tratta certamente di dolo contrattuale, perché a fronte di un vincolo di destinazione conosciuto rimane del tutto ignoto il suo rispetto quando i documenti dimostrativi dell’attinenza della spesa ai fini istituzionali (quali fatture, ricevute e simili), sono così lacunosi e/o generici da non consentire di comprendere se e a quali necessità di funzionamento del Gruppo le spese in essi rappresentate siano riferibili”.

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