Stop ai conguagli dal Tribunale di Nuoro, Abbanoa annuncia ricorso

“Siamo di fronte a una vicenda paradossale, generata da un pronunciamento, unico nel panorama nazionale, costruito su un’interpretazione anomala e poco approfondita del meccanismo dei conguagli regolatori che sono riferiti, lo voglio ricordare, ai costi complessivi che il gestore ha sostenuto in passato, non coperti dalla tariffa e non riferibili ai consumi del singolo cliente ( lo stesso meccanismo col quale ancora oggi paghiamo nella bolletta dell’elettricità i costi per l’uscita dal nucleare). Tutti i Gestori li hanno applicati, e sarebbe singolare se in Sardegna ci si dovesse comportare in modo diverso dal resto dell’Italia”. È il commento dell’Amministratore unico di Abbanoa, Alessandro Ramazzotti, sull’ordinanza del Tribunale di Nuoro in merito ai conguagli regolatori. Il provvedimento verrà immediatamente impugnato da Abbanoa e saranno attivate tutte le iniziative a tutela per portare all’attenzione nazionale questa difformità di comportamenti presente esclusivamente in Sardegna.

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Abbanoa ricorda che si tratta di un’ordinanza in sede cautelare che si confida sarà ribaltata alla luce di un’analisi approfondita del merito della vicenda che sarà esaminato nel corso delle prossime udienze. I conguagli – spiega Abbanoa – sono infatti una componente della tariffa 2014 per i costi che le aziende hanno sostenuto prima del 2012, quantificata e approvata dall’ente d’Ambito (Egas) e addebitata dal Gestore nei modi stabiliti dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Servizio Idrico (oggi Arera). Il periodo 2005/2011 indicato nelle fatture non si riferisce al consumo per il cliente ma rappresenta il periodo di riferimento dei conguagli spettanti ad Abbanoa. Conguagli che l’Egas ha calcolato come lieve maggiorazione sul costo del mc di idrico, fognatura e depurazione. La dicitura nelle fatture “Partite pregresse 2005/2011” rappresenta infatti una precisa disposizione dell’Autorità, che ha voluto in questo modo sottolineare il periodo entro il quale il Gestore ha calcolato il mancato adeguamento del sistema tariffario ai propri costi: vengono richiesti prendendo come base di calcolo il 2012 ma sono relativi alla tariffazione del 2014.

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