Coronavirus, tassa extra agli artigiani: botta e risposta con la direttrice Ebas

In merito all’articolo ‘Covid-19, cassaintegrazione con beffa: pr gli artigiani scatta una tassa extra‘, da Simona Guttuso, presidente di Ebas Sardegna (ente bilaterale artigianato), riceviamo e volentieri pubblichiamo questa nota. Alla quale, a nostra volta, replichiamo in calce.

L’articolo dal titolo “Covid-1 cassaintegrazione con beffa: per gli artigiani scatta una tassa extra” contiene una serie di imprecisioni che vogliamo chiarire, a beneficio di tutte le imprese artigiane, soprattutto di quelle che hanno sollevato la questione, dei loro commercialisti e consulenti.

L’adesione all’Fsba, Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato, è un obbligo di legge previsto dal decreto legislativo 148/15 e quindi non si tratta di “versamento facoltativo”, come viene scritto erroneamente nel pezzo.

Il versamento degli arretrati è certo obbligatorio, come in ogni Cassa o Fondo, e può essere effettuato attraverso una rateizzazione di 12 mesi poiché Fsba è tenuto ad amministrare il Fondo con le regole approvate ed autorizzate dal Ministero competente. Fra tali regole vi è quella relativa alla regolarità contributiva di trentasei mesi e vi è quella di obbligo di bilancio in pareggio, non potendo erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

L’Ente Bilaterale per l’Artigianato della Sardegna (Ebas) non ha alcun controllo dei versamenti all’Fsba, come erroneamente si legge nel pezzo. Infatti, le imprese effettuano il versamento direttamente al Fondo Nazionale, attraverso l’F24 e apposita causale istituita dall’Agenzia delle Entrate.

Nel pezzo si parla anche di Cig in deroga per il settore artigiano; ricordiamo che le imprese artigiane aderenti all’EBAS non accedono alla Cassa Integrazione in Deroga. Intatti, le aziende potranno accedere a questa solo nell’eventualità che il Fondo FSBA non avesse più capienza di risorse, come previsto dall’Accordo Quadro
sottoscritto dalle Parti Sociali Regionali e la Regione lo scorso 26 Marzo.

La “somma compensativa”, di cui si scrive, sostituisce la quota relativa alla bilateralità lasciando a carico del datore del lavoro l’eventuale richiesta di prestazioni di sostegno al reddito erogate dall’Ente Bilaterale (nel ns. caso: nascita figlio, borse di studio, contributo c/interessi, etc). La parte variabile della quota da versare (pari allo 0,60% della retribuzione previdenziale- 0,45 a carico azienda e 0,15 a carico del lavoratore) non è sostituibile dai 25 euro ed è OBBLIGATORIA, a partire dal 01 gennaio 2016, ai sensi dell’art.27 del D.lgs.148/15 perché, già con la precedente Riforma Fornero, il fondo bilaterale alternativo – Fsba è l’unico strumento ordinario per il settore dell’artigianato (con le esclusioni chiarite dalla circolare INPS 53/19) per l’accesso agli ammortizzatori sociali.

Fsba è attivo dal 2016, come strumento a tutela del comparto e sta impegnando le risorse a disposizione per assicurare un sostegno rapido ed efficace a tutte le imprese artigiane di riferimento. Nessuna esclusa. Infatti, grazie alle Parti Sociali si da la possibilità anche alle aziende morose di regolarizzare, anche in maniera rateizzata, grazie
all’intervento di risorse pubbliche. Per tutte queste ragioni e in un’ottica di collaborazione con la testata e la giornalista, pronti a fornire ulteriori delucidazioni, cortesemente chiediamo la pubblicazione di quanto da noi scritto.

Simona Guttuso – Direttore Ebas Sardegna –

***

Circoscrivere e semplificare al dettato legisaltivo 148/2005 la problematica oggetto dell’articolo – ovvero il fatto che proprio in questo momento di massima crisi economica le associazioni di categoria chiedono gli arretrati agli artigiani – non solo è un errore, ma in alcuni casi rappresenta persino un alibi. Premettendo che il suddetto decreto ora e la Legge Fornero prima prevedono una contribuzione al Fondo di solidarietà bilaterale (Fsba) per gli appartenenti a determinate categorie ed in particolar modo per le aziende artigiane nella misura dello 0,60% (di cui 0,15% a carico del lavoratore e 0,45% a carico azienda), questo non prevede in nessun caso l’obbligo di iscrizione all’Ente bilaterale come invece richiesto dall’ente stesso al fine di accedere alle prestazioni, come correttamente riportato nel’articolo.

L’iscrizione obbligatoria già dalla prima formulazione della norma Fornero (L.92/2012) poneva serie problematiche di tenuta costituzionale appunto su quest’obbligo, ribadite anche in sede parlamentare con apposite interrogazioni. Infatti nell’ordinamento italiano accanto alla liberta di associazionismo sussiste anche la libertà di non  associazionismo che verrebbe negata da un obbligo di iscrizione a un ente che ricordiamo essere emanazione sindacale sia dei lavoratori che datoriale. Detto questo, il legislatore, che dà legittimità al fondo privato invece che pubblico (Inps) al fine di gestire le somme destinate agli ammortizzatori sociali, ha forse trascurato di prevenire simili aberrazioni giuridiche, poi giustificate politicamente e sommariamente dal fatto che costituite dai sindacati più rappresentativi su livello nazionale. Ma si tratta di argomenti che ancora non hanno affrontato una seria verifica di costituzionalità.

Considerando tutta pure detta contribuzione legittima e condivisibile, si pongono altre problematiche superate superficialmente dal suddetto obbligo, come appunto la richiesta di iscrizione alla bilateralità onerosa (7,65 euro mensili a dipendente oltre la contribuzione Fsba citata ) e vincolante per il futuro in sede di regolarizzazione. Richiesta non prevista dalla norma e lesiva, come detto, del diritto di libertà di associazionismo e non associazionismo e non la solo contribuzione al fondo, come già detto. Questo anche nei casi di rispetto delle previsioni contrattuali di erogazione di indennità che risultino essere molto più onerose rispetto alla iscrizione stessa e sostitutiva alla bilateralità, la quale non risolve né trova piena legittima applicabilità in virtù della pretesa dell’ente di iscriversi per poter far fronte alla contribuzione Fsba.

È da tener presente che detta alternativa viene posta dalle stesse parti che costituiscono l’ente bilaterale e quindi non è possibile contribuire per la sola Fsba escludendo le quote richieste dall’ente. Premesso questo quadro di contesto normativo e tralasciando le sia pur giuste problematiche di utilizzo di contratti diversi e magari più vantaggiosi per il lavoratore rispetto a quelli artigiani canonici o di iscrizioni ad associazioni datoriali e a enti bilaterali non ricompresi nelle parti stipulanti (tutto ciò getterebbero ulteriori dubbi di tenuta sulle richieste avanzate), si consideri ora che attraverso il Dpcm ‘Cura Italia’, il Governo – con scelta non condivisa dagli addetti ai lavori – finanzia diversi canali di ammortizzatori sociali Cigo, Fis, Ciogd e Fsba appunto.

Nella fattispecie, le somme per Fsba, circa 80 milioni, vengono erogate al comparto attraverso il sistema Fsba fino a esaurimento fondi, per poi poter accedere in caso di incapienza all’istituto della cassa in deroga. Cosa avviene ora? L’Ebas Sardegna e gli altri enti territoriali assimilabili chiedono la regolarizzazione preventiva di trentasei mesi per accedere alla prestazione. Formalmente e categoricamente sulla base della suindicata normativa. Riconoscono nei casi di erogazione delle indennità sostitutive contrattuali alla bilateralità la regolarizzazione del solo contributo dello 0,60%, ma chiedono l’adesione (con relativo pagamento delle quote di iscrizione per il futuro) a pena di esclusione dalla richiesta dell’assegno Covid-19 finanziato dallo Stato, a cui si aggiungono le implicazioni relative alla successiva richiesta Cigd.

Tradotto in soldoni, perdita economica ingente per l’azienda e dell’indennità per i lavoratori. Legittimo? Forse, ma con parecchi dubbi già espressi e sicuramente moralmente discutibile in una fase emergenziale e di enormi ripercussioni economiche. Tanto più che la circolare Inps 47 del 28 marzo, scritta in accordo con il Ministero, prevede che l’accesso agli ammortizzatori non è vincolato da regolarità, ma solo dal requisito soggettivo di far parte di quella categoria e classificazione Inps. Ecco cosi citato testualmente:

“d. 1.1) Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato

In riferimento a quanto previsto dal decreto-legge n. 18/2020, si fa presente, inoltre, che il Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato non prevede limiti dimensionali e che non rileva se l’azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo.

Pertanto, in conclusione, l’unico requisito rilevante ai fini dell’accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è l’ambito di applicazione soggettivo del datore di lavoro, con codice di autorizzazione “7B”.

d. 1.2) Domande di accesso all’assegno ordinario

Si rammenta che la domanda di accesso alle prestazioni per i due Fondi di solidarietà bilaterali alternativi oggi

attivi non deve essere presentata all’INPS, ma direttamente presso i rispettivi Fondi. È importante sottolineare che, analogamente a tutti gli altri settori interessati dalla normativa speciale del decreto-legge n. 18/2020, anche per queste categorie di aziende dell’artigianato e dei lavoratori somministrati sarà possibile ricorrere esclusivamente all’ammortizzatore ordinario del settore e non alla cassa integrazione in deroga”.

Ricordiamo che i fondi erogati agli enti citati sono a carico della collettività per una categoria intera di lavoratori ed esclusivamente per le finalità di erogazione dell’assegno emergenziale. Tralasciamo pure le varie correnti di pensiero che sostengono la tesi a favore o contro l’obbligo di iscrizione, ma rimane il fatto che in una situazione di emergenza e di precarietà economica un ente – a fronte di un compito di gestire le erogazioni degli ammortizzatori sociali – si erge ad ulteriore muro di burocrazia. Tant’è : la regolarizzazione non si limita al mero pagamento, ma a una serie non facile di adempimenti, ivi compresi quelli Inps per trentasei mesi in un periodo di sovraccarico degli studi di consulenza e commercialisti, creando così delle disparità serie nelle condizioni e tempistiche di accesso agli assegni ordinari Fsba prima e Cigd dopo, e sulle cui responsabilità ci sarà tempo per discutere sperando che il tessuto economico tenga.

Al. Car.

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