Legge Casa, approvato il dietrofront: niente nuovo cemento sul mare

No agli incrementi volumetrici per gli alberghi sul mare (entro i 300 metri dalla battigia) se situati fuori dalle città. Sì invece a tutti gli altri hotel dislocati nelle varie zone edilizie, fatta eccezione per le strutture nei centri storici lontani dal mare. Lo prevede una norma, la numero 20, della legge casa approvata in Aula con i soli voti della maggioranza di centrosinistra. Intanto il voto finale sulla Legge è previsto per il 9 aprile.

Dunque, il centrosinistra si ricompatta e ritorna sui suoi passi dopo il voto segreto di ieri che aveva gettato scompiglio nella coalizione di governo e fatto infuriare il presidente Francesco Pigliaru. Il quale, peraltro, nel ddl di ottobre, insieme all’assessore Cristiano Erriu, aveva accesso luce verde anche agli ampliamenti degli hotel sul mare, ma dopo la Direzione Pd convocata a febbraio da Renato Soru proprio per chiedere il dietrofront su quella norma, si era trovato un accordo diverso. Ovvero, le nuove cubature per i servizi degli alberghi saranno autorizzate con la nuova legge edilizia, come lo stesso Erriu ha annunciato tre settimane fa. Tanto che la Giunta ha riscritto un maxi emendamento soppressivo per cancellare tutte le norme non rispettate nella coalizione a suon di voti segreti.

La norma numero 20 approvata dal Consiglio prevede comunque un tetto massimo di volumi: 25 per cento di nuovo cemento, ma appunto senza aumento dei posti letto. Le volumetrie che saranno concesse dovranno riguardare solo la realizzazione di servizi necessari a supportare la destagionalizzazione. Inoltre, il 3 per cento dell’incremento volumetrico potrà essere usato per l’adeguamento delle camere d’albergo agli standard internazionali.

Al di fuori dei 300 metri dal mare, gli ampliamenti riguardano pure le zone residenziali (B e C), le zone turistiche (F) e quelle destinate ai servizi (G). Con una regola generale: gli interventi potranno però essere avviati solo dopo che la Giunta regionale approverà, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge casa, gli indirizzi applicativi per attuare gli ampliamenti. Potranno usufruire delle nuove regionale anche le strutture turistico-ricettive che hanno già usufruito degli incrementi con la legge urbanistica del 1989, ma fino al raggiungimento del 25 per cento del volume originario.

Arrivano infine delle semplificazioni: soppresso l’aggravio della procedura con l’eliminazione della presentazione del piano d’impresa per “giustificare” l’incremento volumetrico.

La Legge Casa favorisce anche il riuso ed il recupero dei sottotetti esistenti, ma con limitazioni nei centri storici e la realizzazione di soppalchi. Il Consiglio regionale ha approvato gli articoli 22 e 23 del provvedimento. In particolare: nelle zone urbanistiche A (centri storici), B e C (residenziali e di completamento) per il riuso dei sottotetti deve essere rispettata l’altezza media dei 2.40 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a 2.20 metri per spazi accessori e servizi. Per i comuni montani ((a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare) la riduzione potrà arrivare a 2.20 metri se ad uso abitativo e a 2.00 metri per accessori e servizi.

Vengono inoltre consentiti lo spostamento o la realizzazione di solai intermedi o l’apertura di finestre e lucernari, tranne che nei centri storici, dove queste modifiche devono essere “tipologicamente compatibili con i caratteri costruttivi ed architettonici degli edifici interessati”. Se poi l’opera prevede un incremento volumetrico deve essere assicurata per ogni singolo vano un’altezza media uguale o maggiore a 2.70 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a 2.40 metri per spazi accessori e servizi (2.55 metri per spazi ad uso abitazione e a 2.25 metri per accessori e servizi nei comuni montani).

Nel centro storico, però, il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti è consentito solo per un massimo del 20% e fino a 70 metri cubi. La realizzazione di soppalchi, infine, è possibile a condizione che non pregiudichino la staticità dell’edificio e non possono superare il 40% della superficie sottostante: la parte inferiore dovrà avere un’altezza minima non inferiore a 2.40 metri, mentre quella sovrastante una altezza media non inferiore a 2.00 metri. Nei centri storici sono ammesse nuove aperture finestrate solo se previste dal Piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale, mentre per le altre zone urbanistiche l’apertura di eventuali nuove superfici finestrate è ammessa nel rispetto delle regole del prospetto originario. La realizzazione di un soppalco non determina la realizzazione di un nuovo volume urbanistico e, quindi, non richiede nuove aree per parcheggio.

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