La Consulta blocca la spallata al Ppr, bocciate le norme di interpretazione autentica

La Corte costituzionale conferma le tutele su coste, zone agricole e beni identitari e assesta un altro colpo alla gestione dell’urbanistica della Regione Sardegna. La Corte ha bocciato le norme di interpretazione autentica del Piano paesaggistico regionale (Ppr) contenute in una leggina approvata nel luglio 2020, una leggina di interpretazione autentica del Piano paesaggistico regionale del 2006 per far venir meno la copianificazione col Ministero dei beni culturali (Mibact) in alcuni ambiti.

La norma – approvata in Consiglio regionale con i soli voti del centrodestra (legge 21 del 13 luglio 2020) – era stata impugnata a fine agosto dal Governo per violazione dell’articolo 117 della Costituzione che riserva allo Stato competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, è stata la motivazione. Roma ha contestato alla Regione anche la violazione del principio di leale collaborazione.

I rilievi del Governo sono stati ritenuti fondati dai giudizi costituzionali che hanno così cassato la leggina del centrodestra e confermato la validità della co-pianificazione senza fughe in avanti e corse solitarie da parte della Regione. La sentenza della Consulta emessa oggi, 23 dicembre, è la numero 257.

A portare all’attenzione di Roma la spallata al Ppr che Christian Solinas e la sua maggioranza volevano dare, è stato il Gruppo di intervento giuridico (Grig) guidato da Stefano Deliperi. E proprio dal presidente dell’associazione ambientalista è arrivata in serata una nota stampa: “La Giunta Solinas à- scrive Deliperi – ha finora offerto solo pessimi esempi di politica ambientale, norme illegittime adottate per favorire interessi particolari, finite tutte davanti alla Corte costituzionale”.

Tra i provvedimenti impugnati dal Governo e bocciati dalla Consulta, Deliperi ricordata “le norme scempia-coste concernenti gli incrementi volumetrici nelle zone costiere e in quelle agricole (legge 1 del 2021); la privatizzazione strisciante delle spiagge mediante permanenza di chioschi e altre strutture balneari (legge 3 del 2021); l’ennesima illegittima proroga del Piano Casa (legge 17 del 2020)”. Adesso “l’interpretazione autentica (legge regionale 13 luglio 2020, n. 21) che avrebbe consentito la riscrittura del Ppr nelle sue parti fondamentali: dalla fascia costiera alle zone agricole passando per i beni identitari”, scrive ancora il presidente del Grig.

La sentenza era molto attesa dalla Regione, anche in vista della stesura di una nuova legge urbanistica. Per l’assessore Quirico Sanna si tratta dell’ennesima bocciatura. Sei mesi fa l’esponente della Giunta aveva detto, come se nulla fosse: “L’elaborazione del testo non può prescindere dall’esito del ricorso promosso dal Governo. Non appena risulteranno definite le competenze statali e regionali, si potrà procedere alla definitiva stesura del ddl”.

Ora che l’esito è noto, la stesura potrebbe tardare ancora. Di certo i giudici costituzionali hanno accolto i rilievi del Governo sull’interpretazione autentica perché l’intervento regionale, come evidenziato da Roma, è illegittimo in quanto congela il Ppr che, invece, è legge di rango costituzionale e quindi non derogabile. La modifica del Piano paesaggistico andrebbe fatta in base all’articolo 138 della Carta, non con un tratto di penna della Regione. La quale, peraltro, ha agito in maniera unilaterale.

L’esposto del Grig sul tentativo del centrodestra sardo di dare una spallata al Ppr lo aveva spedito l’amministrativista Carlo Augusto Melis, che è l’avvocato-consulente dell’associazione ambientalista.

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