Il controricorso al Tar di Anci e Quartu: ‘Dai 173 no vax di Ats tesi non veritiere’

È il cosiddetto intervento ad opponendum. Può essere definito un controricorso. Il 31 agosto, per il tramite dell’avvocato amministrativista Carlo Augusto Melis Costa, lo hanno presentato al Tar l’Anci Sardegna e il Comune di Quartu, rappresentati rispettivamente da Emiliano Deiana e Graziano Milia. Il 14 settembre ci sarà l’udienza: i giudici di via Sassari a Cagliari devono decidere se hanno ragione (o meno) i 173 no vax che chiedono di fermare i provvedimenti coi quali l’Ats sta sospendendo il personale sanitario no vax.

L’intervento ad opponendum di Anci e Comune di Quartu rafforza la posizione di Ats che ha il dovere di applicare il decreto legge 44 di aprile 2021, quello che ha imposto l’obbligo vaccinale per chi lavoro negli ospedali. Milia e Deiana vogliono promuovere la consapevolezza che gli ospedali devono diventare posti sicuri, non luoghi dove ci ammala di Covid e si muore, come successo in Sardegna durante la prima ondata della pandemia a marzo 2020. Milia è stato anche il primo sindaco dell’Isola che si è schierato a favore dell’obbligo della profilassi anti-Covid. Dal canto suo, il commissario di Ats, Massimo Temussi, applica la linea dura in base alla legge. N0n solo: l’Azienda per la tutela della salute coordina in Sardegna la campagna vaccinale.

Il ricorso di Anci e Quartu smonta pezzo dopo pezzo le tesi con le quali i 173 no vax chiedono la sospensione dei provvedimenti di Ats. Nell’intervento messo nero su bianco dall’avvocato Melis Costa si legge intanto che il ricorso dei 173 no vax, tra medici, infermieri e oss, presenta “profili di inammissibilità”, in quanto “non vede chiamato al giudizio e intimato alcun controinteressato” e vengono poi avanzate “le doglianze dei 173 ricorrenti divisi unicamente per territorio, senza distinguere tra le differenti posizioni: di chi sospeso, di chi diffidato, di chi unicamente interessato per posizioni ideologiche. Non vi è distinzione tra categorie lavorative, anzianità, situazione sanitaria personale ed esposizione al rischio di contagio”.

Insomma, un ricorso ‘debole’ anche sotto il profilo formale. Entrando nel merito della sostanza, ovvero le argomentazioni con le quali i 173 si schierano contro l’obbligo vaccinale, l’avvocato di Anci e Comune di Quartu ha rilevato anche elementi non corrispondenti alla realtà. “Intere parti – ha rilevato Melis Costa – sono costituite da notizie tratte da articoli di giornale, se non da dati non verificati circolanti liberamente sul web, e rendono
necessaria una particolare acribia nella disamina”. Ancora:” I vaccini, contrariamente a quanto spensieratamente sostenuto (nel ricorso dei 173) esistono e sono autorizzati dall’Ema (Agenzia europea del farmaco). Il fatto che l’autorizzazione stessa sia “provvisoria”, come rilevati dagli anti-profilassi, “deriva non solo dalla recente individuazione del virus”, ma è la regola, in quanto gli effetti di un farmaco “vanno sempre valutati nel tempo”, quindi sono provvisori per loro natura.

Melis Costa, nel difendere al contrario la fondatezza scientifica dei vaccini oggi somministrati, fa notare che “gli attuali malati, ricoverati e soprattutto deceduti, appartengono quasi tutti alla categoria dei non vaccinati. Non si può evitare di provare un profondo sconcerto nel vedere che nell’ottica dei ricorrenti il principio di precauzione è del tutto trascurato”, si legge ancora nell’intervento ad opponendum. Tale principio “può essere invocato, anche secondo la Commissione europea, quando un fenomeno, un prodotto o un processo può avere effetti potenzialmente pericolosi, individuati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, se questa non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza”.

Nel ricorso dei 173 no vax, il legale di Anci e Comune di Quartu ha rilevato pure “la confusione palese tra uso della Greencard e obbligo vaccinale per talune categorie“. Con una annotazione sulle “!citazioni del tutto incoerenti fra loro, non di rado inconferenti, riportate in modo estemporaneo. Frasi estrapolate da altre situazioni, argomenti e periodi storici non possono certo costituire il substrato logico sufficiente perché possa dirsi che esista una vera e propria doglianza di legittimità. Il motivo di cui a pagina 31 è poi privo di fondatezza, allorquando si noti che viene citata giurisprudenza ormai del tutto superata e completamente incoerente con la situazione di emergenza sanitaria”.

Infine: “È veramente disarmante – conclude Melis Costa – il fatto che non si afferri la natura e il concetto dell’interesse di carattere generale, soprattutto alla luce inquietante delle cifre sopra citate. Altresì pretestuoso è di natura eminentemente politica e mutuata dalla politica stessa è la parte in cui si contesta la mancata previsione dell’indennizzo”, come richiesto dai no vax. “Cosa del resto falsa”, conclude l’avvocato di Anci e Comune di Quartu.

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