L’avvocato Alberto Filippini: “Errata lettura della legge elettorale”

Da Alberto Filippini, avvocato del Foro di Cagliari e presidente di Sardos, uno degli otto partiti di Progetto Autodeterminatzione, riceviamo e pubblichiamo una richiesta di rettifica relativa all’articolo del 7 febbraio intitolato ‘Progres ci riprensa: invitiamo a votare i candidati di Autoderminatzione‘.

“Il rappresentante pro tempore della coalizione denominata Progetto Autodeterminatzione, mi ha dato incarico di significarVi quanto segue: In data 7 febbraio 2018, la testata giornalistica telematica ‘SardiniaPost’ pubblicava l’articolo dal titolo ‘Progres ci ripensa: invitiamo a votare i candidati di Autodeterminatzione”, a firma della giornalista Alessandra Carta.

Nel summenzionato articolo di cronaca, dopo avere richiamato alcune dichiarazioni di un movimento politico terzo rispetto a Progetto Autodeterminatzione, l’autrice dell’articolo scrive testualmente: “Il Rosatellum bis non prevede per alcuna lista sarda la validità di questa soglia di sbarramento al 20 per cento su base territoriale nei collegi plurinominali. E questo per una ragione: malgrado l’Isola sia riconosciuta come minoranza linguistica dalla legge 482 del ’99, ai fini elettorali ciò non vale perché il Rosatellum richiede espressamente che lo “statuto speciale” di riferimento o le “relative norme di attuazione” dispongano “una particolare tutela” di tali minoranze. E la Carta sarda non lo prevede, a differenza di quella trentina per esempio. Per eleggere almeno un parlamentare nelle circoscrizioni plurinominali, tutti i partiti che nell’Isola corrono da soli sono obbligati a raggiungere il 3 per cento di consenso a livello nazionale, diversamente non entrano nella ripartizione dei seggi di Camera e Senato”.

Ebbene, l’affermazione sopra richiamata è palesemente falsa ed infondata, oltre che basata su di una errata lettura (non interpretazione ma mera lettura) della legge elettorale denominata giornalisticamente Rosatcllum bis.
Per mero scrupolo di verità e affinché possiate immediatamente provvedere alla rettifica di quanto pubblicato, mi permetto di richiamare, con carattere allargato di agevole lettura, il passo della Legge elettorale, tratto direttamente dalla Gazzetta Ufficiale e non certo da qualche estemporaneo – e pigramente sintetico – commento di soggetti non qualificati.

e) individua quindi: 2)
le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi,
– e le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione,
nonché le liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiuntola percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell’articolo 16;

Come è dunque facile comprendere, la Legge elettorale individua tre criteri il cui superamento consenta di partecipare alla ripartizione dei seggi plurinominali; nello specifico, la seconda ipotesi, quella che inizia con la congiunzione “e” e termina prima della terza ipotesi, introdotta da “nonché”, attribuisce diritto a partecipare alla ripartizione anche alle liste che abbiano conseguito il 20% dei voti in almeno una Regione.
Tale inconfutabile dato normativo viene invece ribaltato nel contenuto del vostro articolo, nel quale si esclude recisamente che anche il superamento del 20% possa consentire a una lista partecipante in una unica Regione di ottenere dei seggi.

L’auspicio è che tale falsa affermazione possa essere derivata da una frettolosa o imprecisa lettura delle norme, il che, peraltro, non ne modifica in alcun modo la gravità. Infatti, il tenore apodittico della vostra affermazione suggerisce ai lettori la pressoché totale inutilità di votare una lista quale Progetto Autodeterminatzione.
Ciò, evidentemente, costituisce una palese manipolazione della realtà elettorale e una illegittima violazione di ogni dovere di precisione competente alle testate giornalistiche, anche online.
Alla luce di quanto esposto, con la presente vi invito, ai sensi dell’articolo 42 Legge 416 del 1981 e delle altre norme vigenti in materia, a voler cortesemente provvedere alla rettifica dell’articolo in oggetto, sulla base di quanto precedentemente specificato, diffidandovi formalmente dal reiterare la diffusione della suddetta erronea notizia.
In difetto di quanto richiesto, mi riservo ogni ulteriore valutazione circa il vostro operato, anche in relazione alla sussistenza di eventuali profili di responsabilità, penale e civile, a vostro carico.
Resto in attesa di un Vostro cortese e sollecito riscontro alla presente e Vi porgo distinti saluti”.

Avvocato Alberto Filippini

La Direzione di Sardinia Post trova singolare il tono usato dal Legale in relazione a una questione tecnica complessa rispetto alla quale, prima di scrivere, abbiamo svolto le necessarie verifiche. Infatti, come correttamente scritto nell’articolo del 7 febbraio, per entrare nella ripartizione degli undici seggi della Camera assegnati col sistema proporzionale, le liste sono obbligate a raccogliere almeno il tre per cento di consenso a livello nazionale: diversamente vengono escluse dalla possibilità di eleggere almeno un deputato, come ci conferma uno dei massimi esperti della materiale elettorale, l’ingegnere Abramo Garau, già Direttore generale dell’ex Provincia di Cagliari e già Presidente del Coreco. È altresì corretto, sempre come scritto nell’articolo del 7 febbraio, che nelle circoscrizioni uninominali, stavolta sia per la Camera che per il Senato, vince il candidato più votato: quindi a prescindere dalle soglie di sbarramento. Il solo errore commesso nell’articolo del 7 febbraio e per il quale ci scusiamo coi lettori, riguarda i cinque seggi del Senato da attribuire col sistema proporzionale: in questo unico caso è prevista anche la norma segnalata dall’Avvocato Filippini, secondo la quale una lista può rientrare nella ripartizione di quei cinque seggi di Palazzo Madama, anche se ottiene almeno il 20 per cento in una singola Regione.

Tale norma, sebbene il Legale non lo abbia precisato, non si applica alla Camera per gli undici seggi da attribuire sempre col sistema proporzionale. In questo caso, come ancora correttamente scritto nell’articolo del 7 febbraio, è prevista una sola alternativa riservata alle liste espressione delle minoranze linguistiche in Regioni i cui i rispettivi Statuti speciali prevedano una “particolare tutela” per le minoranze stesse: tali liste possono rientrare nella ripartizione degli undici seggi assegnati alla Camera col sistema proporzionale, se raccolgono il 20 per cento nella Regione di riferimento. Ma nella nostra Isola, la norma – che il Rosatellum fissa anche per i cinque seggi del Senato  da attribuire col proporzionale – non può essere applicata, perché lo Statuto sardo non prevede la “particolare tutela” richiesta dalla legge elettorale attualmente in vigore, come scritto ancora correttamente nell’articolo del 7 febbraio e come conferma di nuovo l’ex Dg Garau.

Per tutte le ragioni finora esposte, riteniamo che l’articolo del 7 febbraio non suggerisca affatto la “pressoché totale inutilità del voto” né costituisca “una palese violazione della realtà elettorale”, come scritto dall’Avvocato Filippini.

La Direzione di Sardinia Post

 

 

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