Test obbligatori per entrare nell’Isola. Tar sospende l’ordinanza di Solinas

L’ordinanza numero 43 dell’11 settembre è stata sospesa dal Tar. Il documento firmato dal presidente della Regione, Christian Solinas, in cui era prevista l’obbligatorietà dei test per chiunque entrasse in Sardegna ha avuto il semaforo rosso dal Tribunale amministrativo della Sardegna cha ha accolto, così, il ricorso del Governo. L’ordinanza, dunque, è sospesa in attesa dell‘udienza di merito che è stata fissata il prossimo 7 ottobre.

Il verbale firmato dal presidente del Tar, Dante D’Alessio, si concentra su tre articoli dell’ordinanza (10,11,e 12) ritenendoli di fatto illegittimi. Infatti, nelle motivazioni è riportato che “le ricorrenti hanno sostenuto che tale ordinanza deve ritenersi illegittima per la violazione delle norme anche costituzionali che regolano la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e, in particolare, delle disposizioni che sono state dettate per l’emanazione dei provvedimenti emergenziali destinati a far fronte all’attuale situazione sanitaria e ai connessi rischi”.

A questo si aggiunge il fatto che “le disposizioni dettate per la gestione dell’emergenza nazionale (e sovranazionale) da Covid-19 e per l’emanazione dei necessari interventi di tutela della salute, attribuiscono al decreto del presidente del Consiglio dei ministri la competenza primaria all’adozione delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto”. Nonostante nel decreto del Governo sia prevista la possibilità per le Regioni di introdurre “ulteriori misure restrittive” queste non possono prescindere sia dal decreto della Presidenza del Consiglio e devono essere emanate “nei limiti delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale“.

Secondo i giudici del Tar, inoltre, le disposizioni impugnate dal Governo “devono ritenersi effettivamente limitative della circolazione delle persone tenuto conto che, oltre a prevedere per tutti coloro che, anche in assenza di sintomi della malattia, intendono fare ingresso nel territorio regionale” e quindi “non risulta pertanto condivisibile la tesi, sostenuta negli scritti difensivi della Regione, secondo cui le misure in contestazione non inciderebbero sulla libera circolazione delle persone prevedendo solo un sistema di verifica e controllo degli ingressi volto ad accertare la presenza del virus per evitarne la diffusione”.

Se il Tar ha bocciato tre articoli, rimangono in vigore alcuni provvedimenti contenuti nell’ordinanza: “Non vi sono ragioni per una pronuncia cautelare sulle ulteriori disposizioni dettate negli altri articoli dell’ordinanza impugnata che potrebbero ritenersi peraltro giustificate dall’evolversi della situazione epidemiologica nella Regione”. Quindi, resta in vigore l’obbligo di utilizzo delle mascherine per 24 ore in tutti gli ambienti chiusi o aperti dove sia concreto il rischio di assembramento, ma anche l’insieme di disposizioni che, in vista della riapertura delle scuole il 22 settembre, portano fino all’80 per cento l’occupazione dei posti a sedere nei mezzi del trasporto pubblico locale.

 

 

 

 

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