Legge edilizia impugnata dal Governo: i cinque articoli “censurati”

Sono cinque gli articoli della legge “di manutenzione” urbanistica della Regione censurati dal Governo che ha deciso di impugnare il provvedimento davanti alla Corte Costituzionale (leggi qui). Tra i rilievi del Cdm, la mancata previsione della copianificazione su alcuni interventi e la procedura per la revisione degli usi civici. Si tratta in particolare dell’articolo 13, comma 1, che secondo il Governo “inserisce ulteriori tipologie di interventi tra quelle già ammesse nelle zone sottoposte a ‘vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi’ soggette, per i beni paesaggistici, all’obbligo di condivisione preventiva in sede di copianificazione.

Tali disposizioni – si legge nelle motivazioni dell’impugnazione – anticipano unilateralmente, a livello di legge regionale, scelte di merito di compatibilità paesaggistica di talune tipologie di interventi che spettano ai piani paesaggistici regionali, sottoposti, per i beni vincolati, all’obbligo di condivisione preventiva con il Ministero”. Stesse considerazioni per l’articolo l’articolo 29, comma 1, lettera a), “riguardante l’individuazione degli immobili incompatibili con i valori paesaggistici da rilocalizzare in altre aree non di pregio. Tali attività costituiscono alcuni dei contenuti minimi del piano paesaggistico (art. 143, comma 1, lettera c, del codice) e devono essere svolte congiuntamente dallo Stato e dalla Regione (art. 135 del codice)”. Gli altri tre articoli – 37, 38 e 39 – riguardano gli usi civici. In particolare il 37 e 38 sulla permuta, alienazione e trasferimento dei terreni “vincolano e limitano il potere dell’amministrazione statale di valutazione degli aspetti paesaggistici delle aree coperte da usi civici, per le quali i Consigli comunali richiedono la sclassificazione, al solo profilo del riconoscimento ‘dell’assenza di valori paesaggistici determinati dall’uso civico’.

Allo stesso modo – spiega il Governo – deve essere interpretata anche la disposizione di cui all’art. 39, comma 1, lettera a) – che prevede che possono essere oggetto di sdemanializzazione i terreni soggetti a uso civico appartenenti ai demani civici a condizione che abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari”.

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