Si è conclusa la battaglia legale sulla miracolosa crema per combattere la psoriasi inventata a Siddi che ha visto contrapposti Gianluigi Mocci e Giancarlo Muscas, soci della “Psocure srl”, società specializzata nella vendita di prodotti contro la psoriasi, e Antonello Basciu, fino allo scorso anno presidente del Cda della stessa Psocure srl, e in particolare contro le altre due società gestite da Basciu, la Psotherapy Srl e la Bma srl.
Mocci e Muscas avevano accusato le due aziende di concorrenza sleale per aver venduto, attraverso i loro siti internet, il preparato miracoloso, utilizzando anche nomi e confezioni simili a quelle create da “Psocure Srl”, vendite effettuate anche quando lo stesso Basciu era presidente del Cda.
La scorsa estate è arrivata la prima decisione del Tribunale che aveva dato ragione proprio a Mocci e Muscas e il giudice aveva emanato un provvedimento d’urgenza che vietava alle due aziende l’uso del dominio www.psocure.it, e di alcuni indirizzi di posta elettronica. Il Tribunale aveva imposto anche il trasferimento del dominio in favore di Mocci e Muscas e ordinato alla Bma e alla Psotherapy di rimuovere dai loro siti internet “ogni riferimento al marchio Psocure e ai prodotti simili distribuiti dalla stessa società”, inibendo alle stesse aziende di “vendere a terzi prodotti con il marchio Psocure, nonché di commercializzare prodotti che per denominazione, immagine e confezione siano imitazione di quelli venduti dalla ‘Psocure srl”.
Il legale rappresentante della Psotherapy Srl e la Bma srl si è però opposto alla decisione del giudice e con un reclamo ha chiesto la revoca del provvedimento. Poche settimane fa è arrivata la decisione del Tribunale contro il reclamo presentato che ha dato ragione a Gianluigi Mocci e Giancarlo Muscas, condannando il legale rappresentante di Psotherapy Srl e Bma srl. a pagare 7.500 euro di spese processuali.
“Il Tribunale – si legge nel dispositivo – condivide integralmente le motivazioni di Psocure srl e dell’ordinanza reclamata: gli elementi istruttivi acquisiti ed evidenziati dal primo giudice rendono infatti altamente improbabile che Psotherapy Srl e la Bma srl abbiano il diritto o la facoltà di (continuare a) commercializzare sui propri siti prodotti a marchio Psocure”.
Il giudice aggiunge anche che “il confronto tra le rispettive linee di prodotti contro la psoriasi ha infatti confermato – si legge nella sentenza – che i singoli flaconi che le compongono sono identici per numero, grammature e composizione e molto simili nel confezionamento e nella composizione delle etichettature, ciò che è sufficiente a confermare in questa sede l’imitazione e la cautela riconosciute dal primo giudice, tanto più in quanto nel caso di finalità ed idoneità “confusoria” dell’imitazione, come correttamente evidenziato da Psocure Srl”. Infine per il giudice “non sussiste alcuna ragione che giustifiche la revoca del provvedimento. Ne deriva la conferma dell’ordinanza impugnata e la condanna delle reclamanti alla rifusione delle spese del presente procedimento”.
Ma.Sc.