Capo Malfatano, stop al cemento. La Cassazione boccia le nuove costruzioni

Non ci sarà la colata di cemento che doveva invadere la zona costiera di Capo Malfatano – una delle più incontaminate e belle della Sardegna – con 190mila metri cubi di costruzioni, pari a quindici palazzi di dieci piani l’uno, esentati da ogni forma di controllo sull’impatto ambientale da una serie di atti amministrativi ‘patrocinati’ dalla Regione e dal Comune di Teulada per costruire senza vincoli, con il consenso delle soprintendenze delle Province di Cagliari e Oristano e del Ministero dei Beni culturali.

Lo ha deciso la Cassazione che ha confermato la vittoria contro gli insediamenti turistici ‘selvaggi’ ottenuta davanti al Consiglio di Stato da Italia Nostra, il nove gennaio del 2014, con un verdetto che ricalcava quello emesso dal Tar della Sardegna il sei febbraio del 2012. La Suprema Corte ha infatti rigettato il ricorso della Sitas, la ‘Società Iniziative Turistiche Agricole Sarde in liquidazione’ che aveva predisposto il piano di lottizzazione articolato in cinque comparti esentati dalla valutazione di impatto ambientale.

Con questo verdetto dei supremi giudici – sentenza 2198 delle Sezioni Unite civili, depositata oggi e discussa il primo dicembre – è stata riconosciuta la “illegittimità di una pluralità di atti tutti relativi alla lottizzazione di Capo Malfatano”. La Cassazione ha riconosciuto, sulla scia del Consiglio di Stato, che è stata “illegittima” la decisione “di non sottoporre alla Valutazione di impatto ambientale taluni dei piani di lottizzazione dei sub comparti interessati e ciò anche perchè, in definitiva, nel contesto l’assenza di una valutazione complessivi ai fini della sola Via si poneva in radicale contrasto con la sua ontologica finalità, che era quella di accertare gli effetti ultimi dell’intero intervento sull’ambiente, nonché di valutarne la compatibilità e/o di suggerire sistemi di ‘minor impatto’, senza esclusione della cosiddetta ‘opzione zero'”.

In Cassazione, la Sitas ha sostenuto che il Consiglio di Stato aveva “esorbitato” dalle sue competenze “applicando una norma creata ‘ex novo’, implicante l’obbligatorietà della sottoposizione a Via nel caso di interventi edilizi di grosse dimensioni seppure non ricadenti in aree naturalistiche protette, ed esercitando una non consentita giurisdizione di merito, col sostituirsi alla Pubblica Amministrazione nella valutazione discrezionale di sottoporre il progetto edilizio alla procedura di Via”. Questa tesi non è stata condivisa dalla Suprema Corte che rileva che il verdetto del Consiglio di Stato “non innova il quadro normativo con indebita attribuzione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore, ma ribadisce, in linea con le norme applicabili ‘ratione temporis’, la sussistenza del potere discrezionale tecnico amministrativo dell’amministrazione di verifica preventiva dell’assoggettabilità o meno della progettazione a detta valutazione”. Rilevano i supremi giudici che il Consiglio di Stato, come è nei suoi poteri, ha solo “stigmatizzato la laconicità e genericità delle argomentazioni espresse dalla Pubblica amministrazione a sostegno del diniego” della Via. Per “soccombenza”, avendo perso la causa, la Sitase e la Regione Sardegna sono state condannate in solido a pagare 4200 euro oltre alle spese forfetarie e agli accessori di legge in favore di Italia Nostra.

 

Diventa anche tu sostenitore di SardiniaPost.it

Care lettrici e cari lettori,
Sardinia Post è sempre stato un giornale gratuito. E lo sarà anche in futuro. Non smetteremo di raccontare quello che gli altri non dicono e non scrivono. E lo faremo sempre sette giorni su sette, nella maniera più accurata possibile. Oggi più che mai il vostro supporto è prezioso per garantire un giornalismo di qualità, di inchiesta e di denuncia. Un giornalismo libero da censure.

Per ricevere gli aggiornamenti di Sardiniapost nella tua casella di posta inserisci la tua e-mail nel box qui sotto:

Related Posts
Total
0
Share