Legge impatto ambientale contraddice norme europee, Grig presenta ricorso

La nuova legge sulla valutazione d’impatto ambientale (Via) non introduce solo una nuova distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni. Oltre allo sbilanciamento a favore di Roma, infatti, per il Gruppo d’intervento giuridico (Grig) esiste, infatti, “un problema di rispondenza alle direttive europea”. Nonostante il decreto legislativo del 16 giugno rappresenti l’adeguamento della legislazione italiana al dettato europeo sulle verifiche ambientali. Ragion per cui l’associazione ecologista ha presentato ricorso alla Commissione europea contro le nuove norme.

Ecco alcuni esempi di ciò che per il Grig non va. Innanzitutto, “le nuove norme prevedono che il progetto da sottoporre a Via sia il progetto di fattibilità con una definizione progettuale generica e incompleta rispetto alla descrizione degli impatti ambientali”. Inoltre, “viene prevista la valutazione di impatto sanitario per le sole centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 mw, in palese contrasto con gli obiettivi della direttiva, che impone una valutazione degli effetti del progetto sulla popolazione in via preliminare in tutti i casi e non solo negli impianti sopra una determinata soglia”.

Un altro problema cruciale riguarda le sanzioni per la violazione della disciplina della valutazione d’impatto ambientale. Il nuovo testo, infatti, è decisamente più permissivo del precedente. D’ora in poi, infatti, “in caso di violazione della procedura di via o di annullamento in sede giurisdizionale di un progetto già approvato tramite valutazione d’impatto ambientale, già realizzato o in corso di realizzazione, l’autorità competente potrà consentire la prosecuzione dei lavori o della attività previa la considerazione discrezionale di rischi sanitari, ambientali o al patrimonio culturale che potrebbero scaturire dalla mancata realizzazione dell’opera”, rileva il Grig. In pratica, la politica si sostituisce ai giudici, depotenziando o rendendo vani i ricorsi al Tar da parte di Province, Comuni, comitati o associazioni di cittadini. E se si vìola il procedimento, amen: esiste la possibilità di mandare comunque avanti i lavori. Per usare le parole di Stefano Deliperi, “siamo di fronte a una discrezionalità che scivola penosamente nell’arbitrio”. Il contrario, argomenta il Grig, di quanto sostenuto dalle norme europee: “Gli Stati membri determinano le regole per le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive”.

“Vi sono ulteriori aspetti molto discutibili della disciplina nazionale di recepimento delle direttive V.I.A. relative alla distribuzione dei poteri fra Stato e Regioni e Province autonome, alla sottrazione dei progetti di ricerche di idrocarburi all’obbligo di V.I.A. (sono ora destinati alla meno stringente procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.), alla nomina della Commissione tecnica V.I.A./V.A.S. per chiamata diretta, senza alcuna procedura selettiva, ma non sembrano confliggere con la normativa comunitaria in tema di valutazione di impatto ambientale”, conclude l’associazione.
P. L.

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