Partita Pisa-Torres dell’ottobre 2014, confermata inibizione a ex presidente

È confermata l’inibizione per 5 anni disposta dalla Corte federale d’appello della Figc nei confronti dell’ex presidente della Torres, Domenico Capitani. L’ha deciso nei giorni corsi il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dal dirigente sportivo per contestare anche la decisione del Collegio di garanzia che ha in parte dichiarato inammissibile e in parte ha respinto la sua impugnativa nell’ambito del procedimento disciplinare sportivo.

I motivi di ricorso – ne dà conto il Tar in sentenza – “si appuntano sulla decisione della Corte federale d’appello” la quale ha disposto la sanzione per Capitani “in quanto ritenuto colpevole dell’effettiva alterazione del risultato della gara (si tratta di Pisa-Torres del 29 ottobre 2014 di Coppa Italia Lega Pro) e non solo della violazione del divieto di scommesse, come sanzionato dal Tfn”. Quest’ultimo organo di giustizia sportiva, infatti, non ritenendo raggiunta la prova dell’illecito, aveva condannato Capitani a due anni d’inibizione. Il Tar ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con il quale il ricorrente puntava a chiedere una diversa valutazione degli elementi di prova acquisiti al procedimento sanzionatorio.

Per i giudici “le circostanze accertate hanno consentito al Cfa di ritenere, con giudizio non affetto da illogicità o travisamento, che gli accordi intervenuti tra i soggetti deferiti, ivi compreso il ricorrente, avessero come obiettivo quello di modificare il risultato della partita, e tale ipotesi ha trovato riscontro nell’esito della gara, nei contenuti e nella modalità delle comunicazione intercorse tra gli incolpati a ridosso della partita, modalità che non avrebbero trovato altra verosimile spiegazione, e nelle incongruenze delle deposizioni dei soggetti coinvolti”. In tema di ritenuto illegittimo utilizzo delle intercettazioni telefoniche acquisite nel procedimento penale, il Tar ha ritenuto che “si tratta di intercettazioni regolarmente autorizzate” e “infondata è la dedotta mancata acquisizione di ulteriori prove richieste dalle parti al fine di una valutazione complessiva degli indagati”.

Tra gli altri motivi di ricorso, importante quello secondo il quale si denunciava la violazione della normativa Cedu che imporrebbe ai giudici d’appello di rinnovare l’istruttoria dibattimentale nel caso in cui intendessero operare un diverso apprezzamento rispetto al giudice di primo grado. Per il Tar la tesi “non è pertinente”, in quanto “il principio riportato è tratto dalle massime della Corte di Cassazione penale che si riferisce ai giudizi penali e non risulta applicabile anche ai procedimenti amministrativi”.

 

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