Non c’è margine di decadenza e “le sanzioni irrogate dal Collegio di Garanzia elettorale sono del tutto infondate in fatto ed in diritto e vanno annullate”. Lo si legge nelle carte di uno dei pareri legali che stanno circolando ai piani alti della Regione in vista del ricorso contro il provvedimento del Collegio regionale di garanzia elettorale che ha dichiarato decaduta da consigliere la presidente Alessandra Todde.
Il quotidiano Sardinia Post è entrato in possesso di quello dello studio romano dell’avvocato Vincenzo Iacovino e Associati, considerato tra i più grandi esperti italiani della materia. La data riportata è quella di ieri, 5 gennaio. È quindi possibile anticipare le basi su cui si potrebbe fondare la possibile linea difensiva della presidente.
Sul piano delle sanzioni lo studio ritiene che sia tempestiva e conforme alla legge la dichiarazione della Presidente “di essersi avvalsa esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici messi a disposizione del partito o dalla formazione politica di appartenenza”. Non solo. Il legale scrive: “diversamente da quanto sostiene il Collegio la citata dichiarazione non solo è tempestiva e conforme a legge, ma sconfessa ogni argomento addotto in punto di fatto e di diritto dal Collegio rendendo illegittime tutte le contestazioni ritenute confermate dopo le memorie difensive”.
Questo alla luce di un esame dell’erronea dichiarazione resa da Alessandra Todde lo scorso 15 giugno in cui affermava di aver ricevuto contributi 90.629,98 e sostenuto spese per 90.670,01. Infatti per l’avvocato si tratta di un “errore evidente ed evincibile dagli allegati alla dichiarazione. Tanto è vero che la Presidente allega rendiconti di spese elettorali e di fonti di finanziamento sostenute dal “Comitato Elettorale del M5S per l’elezione del Presidente della regione Sardegna”. Rendiconto peraltro inviato alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 12 della legge 515/19931 e sui quali è chiamata ed esprimersi per competenza specifica”.
Secondo il parere “la dichiarazione di spesa c’è e non è, dunque, ipotizzabile la decadenza prevista solo per il mancato deposito della dichiarazione ai sensi dell’art. 15 comma 8 della legge 515/93”.
Sempre sulla decadenza, nelle carte si legge che “non è un atto dovuto per il Consiglio regionale che può decidere di non deliberare la decadenza. Tanto è vero che la deliberazione, potendo trovare il suo presupposto in un accertamento amministrativo, che può essere annullato dal giudice ordinario anche previa sospensione cautelare degli effetti esecutivi, potrebbe essere sospesa in attesa che la decisione passi in giudicato”
E il documento precisa che “in ogni caso il Consiglio regionale della Sardegna può deliberare autonomamente, previa garanzia della partecipazione al procedimento, decidere se dichiarare decaduta o meno la presidente Todde, anche previo parere dell’avvocatura, ovviamente assumendosi tutte le responsabilità del caso. Qualora il Consiglio regionale dovesse decidere per la decadenza, sulla base di un accertamento amministrativo, l’atto potrà essere impugnato dall’interessata innanzi dal Tribunale civile e all’esito potrà esperire tutte le azioni volte ad accertare le eventuali responsabilità di carattere civile, penale ed erariale”.