Incostituzionali i vincoli di Cappellacci, sull’eolico si torna al far west

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime due norme contenute nella legge della Regione Sardegna n. 25 del 2012 (disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi) con particolare riguardo alla realizzazione di nuovi impianti eolici o di ampliamenti di impianti esistenti, oltre la fascia dei 300 metri, anche negli ambiti di paesaggio costieri e alla proroga d’ufficio e a domanda dei titoli minerari e di permessi di cava.

Secondo la Consulta, nel primo caso, “il divieto generalizzato di installazione degli impianti su tutto il territorio sardo, risultava sottoposto alla condizione risolutiva dell’emanazione del Piano paesaggistico regionale. Quest’ultimo è stato adottato con la delibera della Giunta regionale n. 36/7 del 2006. Da ciò segue che, a tutt’oggi, non deve ritenersi vigente alcun divieto sul territorio sardo circa la realizzazione degli impianti e che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa regionale, la disposizione oggetto dell’odierno giudizio non rimuove né esplicitamente, né implicitamente alcun divieto previsto da fonte di rango primario regionale”.

Inoltre “la norma impugnata non può essere interpretata come eccezione a un divieto, avente l’effetto di estendere le aree del territorio sardo suscettibili di ospitare gli impianti eolici. Al contrario, la disposizione censurata – dicono i giudici costituzionali – nell’individuare esclusivamente le aree ove è consentita la realizzazione di impianti eolici, produce l’effetto di legificare il divieto di posizionare detti impianti nelle zone non indicate, apprestando implicitamente una tutela di tipo ‘paesaggistico’ a vaste aree, gli ‘ambiti di paesaggio costieri’, che non è coerente con la nozione di paesaggio“.

Riguardo alla seconda censura, la proroga dei titoli minerari e dei permessi di cava sino al 30 giugno 2013, la Corte rileva innanzitutto che “la Regione Sardegna non ha ancora adottato una legge organica in materia di valutazione dell’impatto ambientale“. In più spiega che “la proroga automatica di titoli minerari e di permessi di cava che non sono mai stati sottoposti a valutazione dell’impatto ambientale (o alla verifica dell’assoggettabilità alla valutazione dell’impatto ambientale) comporta che, per essi, la disposizione impugnata, mantenendo inalterato tale status quo, integra un’elusione della normativa in tema di Valutazione di impatto ambientale dettata dallo Stato nell’esercizio della potestà legislativa esclusiva ad esso spettante ai sensi dell’art. 117 della Costituzione”.

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