“Gli spostamenti per fare visita o per andare a vivere qualche giorno con parenti o amici, inclusi i propri genitori, saranno possibili per tutti solo se ci si muove tra luoghi in zone gialle, ma comunque non nelle due settimane che vanno dal 21 dicembre al 6 gennaio“. È la risposta che si trova sul sito di Palazzo Chigi tra le domande rivolte dai cittadini sull‘ultimo Dpcm (le cosiddette Faq).
VISITE AGLI ANZIANI VIETATE. Dunque sono ‘condannati’ a stare soli per via del Covid-19 gli anziani d’Italia. “Dal 21 dicembre al 6 gennaio – è scritto ancora – gli spostamenti, fatta salva la zona gialla, sono consentiti solo se si ha la residenza o il domicilio o la propria abitazione nella regione o nella provincia autonoma di destinazione”. Quindi niente sopstamenti interregionali. Non è tutto: alla restrizione in quelle due settimane si aggiunge il fatto che “nei giorni 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio sarà possibile muoversi solo all’interno del proprio Comune“. Le uniche deroghe riguardano i motivi di lavoro e le urgenze per necessità e salute. Quindi se le persone anziane sono in buona salute, le visite non sono ammesse.
MALATI GRAVI, NESSUN VINCOLO. “Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti sarà consentito anche dal 21 al 6 gennaio, anche tra comuni o regioni in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso territorio. Così si legge in un’altra Faq sul sito della presidenza del Consiglio. “Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori che abitualmente egli già assiste”.
GENITORI SEPARATI. Non ci sono limitazioni nemmeno per madri e padri separati o affidatari. Sono autorizzati a spostarsi anche tra il 21 dicembre e il 6 gennaio per andare in Comuni o regioni diverse o all’estero per trascorrere le feste con i figli minorenni, ovviamente nel rispetto dei provvedimenti del giudice o degli accordi con l’altro genitore. “Come già precisato – è scritto in un’altra Faq – gli spostamenti sopra descritti rientrano tra quelli motivati da necessità, pertanto non sono soggetti a limitazioni. Nel caso di spostamenti da o per l’estero. È comunque necessario consultare l’apposita sezione sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o ci si deve recare”.
OK AL AGGIUNGIMENTO DEL CONIUGE. “Le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si riuniscono ad esso con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, potranno spostarsi per ricongiungersi per il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 nella stessa abitazione in cui sono soliti ritrovarsi”. Questa la precisazione di Palazzo Chigi su un’altra domanda molto gettonata dopo la pubblicazione dell’ultimo Dpcm. Tuttavia se il coniuge sta in una seconda casa, il ricongiungimento non è possibile perché si tratta di un luogo di vacanza (la regola è spiegata nel dettaglio al punto successivo, dedicato appunto ai luoghi diversi dalla prima abitazione).
SECONDE CASE E DIVIETI. Tuttavia il rincongiunSempre nelle Faq sul sito di Palazzo Chigi, a domanda precisa sull’apertura delle seconde case, è scritto espressamente: “Gli spostamenti verso le seconde case in una regione diversa dalla propria sono consentiti soltanto entro il 20 dicembre e dopo il 7 gennaio e comunque esclusivamente se il luogo di partenza e quello di destinazione si trovano entrambi in area gialla”, recita un’altra risposta. Ciò significa una cosa: se una famiglia si trasferisce in una seconda casa, in un’altra regione, entro il 20 dicembre, può farlo. Ma se uno dei componenti deve tornare al lavoro per alcuni giorni nella nella regione di provenienza, non potrà ricongiungersi alla propria famiglia sino al 6 gennaio. “Lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro nel periodo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio – precisano dal Governo – non può essere infatti addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in un’altra regione, nello stesso periodo”. Perché appunto la seconda casa è un luogo di vacanza, quindi non può essere considerata una necessità.
VARIAZIONI TRA REGIONI. Quanto spiegato sinora, vale – pur nelle fortissimi limitazioni – per le sole zone gialle. In quelle rosse non ci si può spostare a prescindere, anche prima del 20 dicembre.