Da scali sardi soldi a easyJet e Volotea, Corte Ue: ‘Bruxelles sbaglia, non sono aiuti di Stato’

Dare soldi alle compagnie per sostenere il traffico negli aeroporti sardi non è un aiuto di Stato. Così ha stabilito la Corte di giustizia europea a cui le compagnie low cost easyJet e Volotea si erano rivolte dopo la decisione della Commissione Ue di imporre ai due vettori la restituzione dei soldi.

Invece i giudici europei hanno bocciato la linea di Bruxelles, sostenendo che gli uffici non hanno dimostrato l’esistenza del vantaggio ottenuto da easyJet e Volotea. Ovvero è venuto a mancare il presupposto che ha fatto scattare la richiesta di restituzione delle somme. Per la Commissione, invece, i soldi ottenuti dalle due low cost avevano falsato la libera concorrenza.

I giudici europei hanno prima inquadrato la questione sotto il profili normativo ricordando le risorse pubbliche girate alle società di gestione degli scali scali isolani, i quali, a loro volta, hanno finanziato le low cost. È scritto nella sentenza: “All’esito di un procedimento d’indagine formale riguardante una legge regionale italiana e i suoi atti di esecuzione, in forza dei quali alle società di gestione degli aeroporti della Sardegna poteva essere concesso un finanziamento per lo sviluppo di rotte aeree di collegamento, la Commissione ha deciso che tali diverse misure costituivano aiuti di Stato illegali e incompatibili con il mercato interno. Volotea e easyJet, oltre ad altre compagnie aeree, sono state ritenute beneficiarie di siffatti aiuti in riferimento alle loro attività relative agli scali di Cagliari-Elmas e di Olbia. Tali due compagnie aeree hanno quindi presentato ricorsi diretti all’annullamento della decisione controversa. Con sentenza del 13 maggio 2020, il Tribunale ha respinto detti ricorsi. Sia Volotea sia easyJet hanno poi proposto impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia diretta all’annullamento delle sentenze del Tribunale”.

Questo il dispositivo odierno: “La Corte annulla le sentenze del Tribunale nonché la decisione controversa nella parte in cui riguarda Volotea e easyJet”. I giudici europei ricordano, innanzitutto, che la qualificazione come aiuto di Stato, ai sensi del diritto dell’Unione, richiede che siano soddisfatte tutte le condizioni previste dal Trattato Fue, tra le quali figura quella secondo cui la misura statale in questione in un determinato caso deve concedere un vantaggio all’impresa o alle imprese che ne sono beneficiarie. La Corte rammenta altresì che dalla sua giurisprudenza costante risulta che un siffatto vantaggio sussiste in presenza di qualsiasi misura statale che, indipendentemente dalla forma e dagli obiettivi, sia atta a favorire direttamente o indirettamente una o più imprese rispetto alla situazione in cui si troverebbero in condizioni normali di mercato”, spiega l’organo di giustizia comunitario.

Nel caso di specie, la Corte constata “che, nelle sentenze impugnate, il Tribunale non ha verificato se la Commissione avesse adempiuto, nella decisione controversa, l’obbligo ad essa incombente di stabilire se i contratti di prestazione di servizi stipulati tra le società di gestione aeroportuale e le compagnie aeree costituissero normali operazioni di mercato. Infatti, esso ha giudicato, erroneamente, che il principio dell’operatore privato in economia di mercato non fosse applicabile in quanto la regione aveva perseguito obiettivi di interesse pubblico e agito tramite società di gestione aeroportuale che erano imprese private. Inoltre, il Tribunale è incorso in errori di diritto nel ritenere che Volotea e easyJet dovessero essere considerate beneficiarie di un vantaggio, per il motivo che la remunerazione che era stata versata loro in applicazione dei contratti che esse avevano stipulato con le società di gestione degli aeroporti di Cagliari-Elmas e di Olbia non costituiva il corrispettivo di servizi che soddisfacevano effettive necessità per la regione e che detti contratti erano stati inoltre stipulati senza la previa attuazione di una procedura di gara o di una procedura equivalente”.

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