Pochi giorni fa Cgil-Fp, Uil-Fpl, Sadirs e Fedro avevano puntato il dito contro la Regione in relazione alla selezione di due ‘comunicatori istituzionali’. In sostanza, secondo le sigle di categoria l’amministrazione centrale avrebbe preferito ricorrere a una selezione esterna piuttosto che valorizzare le risorse interne. Oggi la replica della Regione.
“La ricognizione effettuata – si legge in una nota – è stata indirizzata a tutte le Direzioni Generali del Sistema Regione che comprende gli Assessorati, gli Enti e le Agenzie regionali, ed è stata avviata in data 19 ottobre scorso, dal Direttore del Servizio comunicazione istituzionale, trasparenza e coordinamento Rete URP e archivi della predetta Direzione Generale per la Comunicazione. Con la nota trasmessa in tale data si è avviata la ricognizione interna effettuata per verificare la presenza e la disponibilità di 2 comunicatori pubblici (L.150/2000 e DPR 422/2001) all’interno del strutture del Sistema Regione. E’ stata avviata in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 56/1 del 18 ottobre 2016, riguardante ‘POR FESR 2014/2020 – Asse II – Azione 2.3.1. Progetti e-Democracy 3.0 e ParteciPA 2.0 e attribuzione competenza Archivio storico alla Direzione generale per la Comunicazione'”.
“La medesima delibera, nell’Allegato 1, all’interno del progetto ParteciPA 2.0 – prosegue la nota – prevedeva anche, laddove non si fossero reperite all’interno del Sistema Regione le predette professionalità, la possibilità di ricorrere al reclutamento esterno seguendo il dettato dell’art.6 bis della LR n.31/98 che definisce i presupposti da cui deriva per l’Amministrazione la facoltà di fare ricorso a soggetti esterni dicendo che devono essere dotati di ‘alte professionalità culturali, tecniche e scientifiche per prestazioni che richiedono conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dell’Amministrazione stessa, non previste dunque all’interno degli organici dell’Amministrazione e a cui è impossibile far fronte con le risorse professionali presenti al suo interno'”.
“Il riferimento a tale disposizione aveva quindi nella nota ricognitiva unicamente una valenza di richiamo normativo che contribuiva a meglio qualificare il livello dell’apporto ricercato e non costituiva in alcun modo ostacolo all’emergere di tali professionalità, all’interno del Sistema Regione laddove presenti, disponibili e dotate del nulla osta della struttura di appartenenza. Nel condurre le fasi descritte questa Direzione generale per il tramite del Servizio competente ha dunque dato puntuale applicazione alla deliberazione n.56/1 del 18 ottobre 2016 ed alla LR 31/98”.