“Ritengo l’iniziativa del ministro della Giustizia assai grave giacché costituisce indebita pressione di una parte della procedura verso un organo indipendente, terzo e imparziale qual è la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, autorevolmente rappresentata dal Vice Presidente Legnini e da cinque consiglieri”. È quanto rileva l’avvocato Ivano Iai, difensore della giudice Elisabetta Carta, in merito alla notizia – del 10 maggio scorso – che riferiva come il ministro Andrea Orlando avesse richiamato l’attenzione del vice presidente del Csm, Giovanni Legnini, sulla richiesta di sospensione dalle funzioni e dallo stipendio della magistrata.
“L’interferenza del ministro – afferma il legale – appare, inoltre, distonica e lesiva delle prerogative del Csm e del suo presidente, che è il Capo dello Stato, oltre a essere del tutto fuori luogo, essendo egli membro di Governo dimissionario che, in quanto legittimato al solo disbrigo degli affari correnti, non è nella pienezza delle prescritte attribuzioni costituzionali”.
La giudice Carta è indagata per rivelazione di segreto d’ufficio in un’indagine collaterale a quella della procura di Roma sulle aste pilotate che ha scosso il tribunale di Tempio Pausania e vede 11 indagati, tra cui sei magistrati. Attualmente giudice civile a Sassari e prima gip a Tempio Pausania, avrebbe – secondo l’accusa – disposto intercettazioni avvertendo di ciò gli interessati.
Immediata la presa di posizione del Ministero. “Il Ministero della Giustizia, in merito alle dichiarazioni dell’avvocato Iai, difensore della giudice Elisabetta Carta, precisa che la sospensione dalle funzioni del magistrato in caso di emissione di misura cautelare è obbligatoria e comporta conseguenze amministrative di stretta competenza del ministero, quale la sospensione dal pagamento dello stipendio con corresponsione di un assegno ridotto, ed il ministro ha perciò il dovere di attivarsi perché il provvedimento venga adottato. L’esercizio dell’azione disciplinare ed i poteri connessi non subiscono peraltro alcuna limitazione nella fase di gestione degli affari correnti propria del passaggio di legislatura”.