Villa, avvocato penalista e presidente della Camera penale di Cagliari: “l’attuale sistema presenta evidenti distorsioni”
di Maria Carrozza
In vista del referendum confermativo del 22 e 23 marzo sulla riforma della giustizia, il confronto si concentra sulle misure destinate a ridisegnare l’assetto della magistratura. Dalla separazione delle carriere alla riorganizzazione del Consiglio superiore della magistratura fino all’istituzione dell’Alta Corte disciplinare, per Franco Villa, avvocato penalista, la riforma rappresenta un passaggio necessario per rafforzare autonomia, imparzialità e terzietà del sistema. In questa intervista spiega perché il nuovo modello potrebbe superare le logiche correntizie e completare il percorso verso un processo realmente equilibrato tra accusa e difesa.

La riforma inserisce in Costituzione due distinti Consigli superiori della Magistratura per ciascuna delle due carriere, giudicante e requirente. L’estrazione a sorte dei componenti, anziché l’elezione, rafforzerà o indebolirà l’organo?
È necessario chiarire che il Csm non è un organo di rappresentanza, ma un organo di alta amministrazione, come dimostra l’art. 105 della Costituzione, che gli attribuisce competenze su assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e disciplina. Da questa premessa discende che il sorteggio non ne indebolisce l’autonomia esterna, garantita dall’art. 104 della Costituzione per giudici e pubblici ministeri. Al contrario, riequilibra il funzionamento interno del Consiglio, sottraendolo alle logiche correntizie dell’Associazione Nazionale Magistrati. L’accesso al Csm non avverrebbe più attraverso competizioni elettorali condizionate dalle correnti, ma tramite una selezione neutra. La riforma rafforza quindi il Consiglio, interrompendo dinamiche di potere estranee all’autonomia della magistratura. Non a caso, il 42% dei magistrati votanti iscritti all’Anm si è già espresso a favore del sorteggio.
La riforma introduce l’Alta Corte disciplinare. È giusta la separazione tra autogoverno e
disciplina?
Sì, perché l’attuale sistema presenta evidenti distorsioni: i magistrati eletti nel Csm
giudicano i propri elettori, in un contesto fortemente condizionato dalle correnti.
I dati lo confermano: nel 2025, su 1.587 esposti, solo 76 sono giunti alla Sezione
disciplinare, mentre 1.067 sono stati archiviati de plano. Le condanne sono state appena
35, per lo più lievi, e le sospensioni solo quattro. Anche il caso Palamara dimostra
l’inefficacia del modello attuale. L’esternalizzazione della giurisdizione disciplinare è quindi
necessaria.
L’estrazione a sorte di 12 componenti dell’Alta Corte espone a rischi di controllo
politico?
No. Tre componenti sono nominati dal Presidente della Repubblica; gli altri dodici sono
estratti a sorte da categorie di altissimo profilo: professori ordinari di materie giuridiche,
avvocati con almeno venti anni di esercizio e magistrati con analoga anzianità ed
esperienza di legittimità. Il sorteggio impedisce logiche correntizie e garantisce l’indipendenza dell’organo.
È corretto che il Parlamento definisca gli illeciti disciplinari dei magistrati?
Sì, ed è già così. L’art. 105 della Costituzione rinvia alla legge ordinaria la definizione di illeciti, sanzioni e procedimento. La riforma non introduce nuove deleghe, ma rende esplicito un meccanismo esistente. È una scelta coerente con il principio di legalità, poiché le sanzioni disciplinari incidono su diritti fondamentali e devono essere tipizzate per legge, evitando discrezionalità e usi politici.
Quali altre riforme sono necessarie?
Servono una reale informatizzazione del processo, con un fascicolo telematico unico
accessibile anche alla difesa, e la separazione delle funzioni di GIP e GUP, per una
maggiore specializzazione. Ma senza la separazione delle carriere, ogni altra riforma rischia di restare inefficace: è una scelta architettonica di fondo, indispensabile per la coerenza del sistema.
Perché questa riforma è urgente? Non bastavano il giusto processo e la riforma
Vassalli?
No. Il giusto processo è rimasto in larga parte inattuato e il modello accusatorio
incompiuto. Solo la separazione delle carriere consente una reale terzietà del giudice,
intesa come effettiva equidistanza tra accusa e difesa. Lo stesso Vassalli la riteneva necessaria. Già la Costituzione del 1948 (VII Disp. Trans.) riconosce l’inadeguatezza dell’ordinamento del 1941, fondato sull’unitarietà delle carriere.






