Sardegna condannata alla zona rossa: ecco le regole e i divieti da rispettare

Da lunedì i sardi saranno obbligati a rispettare le regole della zona rossa, vuol dire attenersi a divieti e norme di comportamento più stringenti per cercare di contenere il contagio del Covid-19 che nelle ultime settimane è andato in crescendo. Ecco quali sono le principali novità.

Gli spostamenti sono consentiti solo per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma). È consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione. Vietati invece gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti (cosa invece permessa nella zona rossa a Pasqua) e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.

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Per quanto riguarda le seconde case è consentito fare “rientro” alla propria residenza, domicilio o abitazione. Proprio perché si tratta di una possibilità limitata al “rientro”, è possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma (da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile prima del 14 gennaio 2021.

È sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro vicinanze. Dalle 5 alle 22 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue: dalle 5 alle 18 senza restrizioni;  dalle 18 alle 22 è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice Ateco 56.3).  La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti che vi alloggiano.

Sono sospese le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità presenti in questa lista.  In generale la vendita dei beni consentiti può avvenire sia negli esercizi “di vicinato” (piccoli negozi) sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche all’interno dei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso esclusivamente agli esercizi o alle parti degli esercizi che vendono i beni consentiti. Restano ferme le chiusure previste per i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Rimangono chiusi cinema, musei e altri luoghi di cultura. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone invece si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.

Capitolo scuola. Aperti asili nido e micronidi, nella zona rossa è assicurato in presenza anche lo svolgimento dell’attività scolastica delle materne, elementari e medie ma in quest’ultimo caso solo per gli alunni del primo anno. Infatti le attività didattiche della seconda e terza media e delle scuole superiori si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Le attività di palestre e piscine, centri benessere e centri termali sono sospese. Fanno eccezione le prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del Coni o del Cip. Allo stesso modo, sono sospese l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso.

L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale. Sono sempre vietati gli assembramenti.

Nell’area rossa è consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5 alle 22 , in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.

Informazioni dettagliate sul sito del Governo.

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