Marco Borriello, l’attuale attaccante del Cagliari che tante maglie ha cambiato vestendo anche quella della nazionale, deve rassegnarsi al fatto che giornali e media possono parlare delle sue vicende personali e calcistiche, soprattutto perché oltre ad essere un personaggio conosciuto è stato proprio lui a rendere noti tanti fatti suoi, flirt compresi, tra i quali quello con Belen. Lo sottolinea la Cassazione che ha respinto il ricorso del calciatore contro il ‘Fatto quotidiano’ del quale chiedeva la condanna per un articolo a suo dire denigratorio dove c’era scritto “bomber virtuale: non in campo ma tra le lenzuola. Per lui a gennaio c’è sempre mercato”, con rifermento alle avventure galanti e al fatto che l’atleta era spesso oggetto di compravendita. Borriello si era inoltre risentito per lo sfottò sul suo curriculum “da fare invidia, se non a Messi, perlomeno a Rocco Siffredi”, e perchè – nell’articolo – era stato ironicamente criticato per aver definito, nel corso di una intervista, l’omicidio di suo padre, avvenuto per mano della camorra, ‘solo’ come uno “spiacevole incidente”.
Confermando il proscioglimento del quotidiano, la Cassazione afferma che “la rilevanza pubblica delle notizie è stata erroneamente contestata” dal ‘bomber’. “Borriello è un noto calciatore, personaggio pubblico fatto oggetto di attenzione dagli amanti del calcio; inoltre egli stesso si è esposto sui media col racconto delle sue vicende personali, ulteriormente amplificate dai resoconti delle donne con cui aveva intrattenuto relazioni. In tale contesto – prosegue la Cassazione, non senza un certo humor – non può revocarsi in dubbio che interessino al ‘pubblico’ le sue qualità sportive, la considerazione in cui è stato tenuto dai dirigenti delle squadre di calcio in cui ha militato, la serietà e l’impegno con cui adempie agli obblighi connessi alla posizione occupata, nonché il rispetto, da parte sua, delle regole della professione”. “Ne consegue che Borriello – conclude il verdetto 4175 della Quinta sezione penale – non può pretendere l’oblio su fatti qualificanti della sua vita calcistica, quali la squalifica per doping o l’estemporaneo comparire sui campi di calcio, e non può pretendere il silenzio sulle espressioni da lui utilizzate nel corso di interviste volontariamente rilasciate”.