Caso Torre delle Stelle, le precisazioni di Abbanoa e la risposta di Sardinia Post

In relazione all’acquisizione e gestione delle reti idriche di Torre delle Stelle, nel comune di Maracalagonis, da Abbanoa riceviamo e pubblichiamo. Subito sotto, la risposta di Sardinia Post. 

Abbanoa ha messo in atto tutto quanto è necessario per l’acquisizione della gestione provvisoria delle reti di Torre delle Stelle. Il Gestore sta adempiendo pienamente a quanto previsto dalla sentenza del Tar Sardegna affrettando tutte le attività per arrivare prima possibile a una soluzione. Abbanoa ha infatti già portato avanti i sopralluoghi e le verifiche propedeutiche alla gestione provvisoria della località turistica, accelerando su tutte quelle azioni già avviate nel corso del 2015. E questo nonostante manchino quegli atti formali che il Gestore sta sollecitando agli enti preposti, ma né Egas, né il Comune né lo stesso Condominio hanno al momento fornito.

In relazione all’istruttoria documentale necessaria per una corretta procedura di acquisizione e gestione provvisoria del servizio, mancano del tutto i seguenti documenti:

· Mappatura delle reti

· Accatastamenti

· Documenti progettuali

· Collaudo delle opere e apparecchiature

· Stato di consistenza delle opere comunali

Sono inoltre carenti le planimetrie e la loro sommarietà non consente di individuare dove siano precisamente le opere pubbliche da gestire. Non sono neanche desumibili la natura delle tubazioni, i diametri e la profondità di posa, la posizione delle condutture sotto le strade e la posizione e il numero delle utenze fornite. Infine: le banche dati delle utenze sono gravemente carenti e non utilizzabili per la fatturazione in quanto non aggiornate, prive di ufficialità e non certificate dal responsabile del procedimento.

Abbanoa, sicura di dare una informazione in più ai vostri lettori, coglie l’occasione per precisare anche il Testo Unico Ambientale e le norme sull’organizzazione del servizio idrico integrato prevedono che l’Ente di Governo d’Ambito, Egas, debba autorizzare Abbanoa, ma soltanto dopo aver ottenuto lo stato di consistenza delle reti che ne attesti il loro collaudo (mappe e documentazione tecnica su pozzi, condotte e serbatoi che risultano addirittura in terreni privati) e la banca dati di tutte le utenze che consenta di poter fatturare regolarmente i consumi delle singole utenze interne al villaggio. Clienti che devono essere contrattualizzati garantendo, così, le risorse necessarie per la gestione ordinaria delle reti. In caso contrario, i costi di gestione di Torre delle Stelle peserebbero sulle bollette di tutti i clienti della Sardegna.

In riferimento a quanto da voi riportato nell’articolo “Abbanoa, fuga da Torre delle Stelle. E la Procura di Cagliari apre un’inchiesta”, avvalendosi del diritto di rettifica previsto dall’articolo 8 della Legge 47/1948, Abbanoa chiede di:

· rettificare immediatamente quanto riportato “il rilevantissimo ritardo accumulato dal gestore del servizio idrico” poiché non veritiero e sconfessato dal contenuto reale della sentenza. I Giudici parlano infatti di “rilevantissimo ritardo nell’espletamento dei predetti adempimenti, di competenza – in via normale – dell’Ente di governo dell’ambito per l’affidamento del servizio al Gestore”.

· rettificare la frase che segue il virgolettato, “si tratta di un passaggio cruciale, perché fuga ogni dubbio sul fatto che già da tempo Abbanoa avrebbe dovuto dar corso alla decisione della giustizia amministrativa”, poiché frutto dell’elaborazione giornalistica su basi, appunto, errate.

Sebbene abbia provveduto a mappare le reti idriche di Torre delle Stelle nella seconda metà del 2015, non risulta che la società in house della Regione sia subentrata al Condominio Torre delle Stelle nella gestione delle stesse, come invece disposto dal Tar.

A dirlo è la stessa Abbanoa nella nota del 19 luglio scorso (che qui pubblichiamo), quando scrive: “Abbiamo dato corso, per quanto a noi possibile e consentito, alle attività preliminari e propedeutiche funzionali a ricostruire il patrimonio documentale e conoscitivo, di competenza del/i lottizzante/i ovvero del Comune, indispensabile per poter realizzare con efficienza, efficacia ed economicità – nel rispetto dei dettami di legge e della responsabilità societaria per la spa di intero capitale pubblico – il servizio”. Insomma, la società Abbanoa è ancora in una fase preliminare, propedeutica alla gestione fattiva del servizio. I successivi pronunciamenti del Consiglio di Stato – che finora non ha mai accolto i ricorsi di Abbanoa – rendono a tutti gli effetti cogente – e sempre valida – le decisioni del Tar e, dunque, l’ordinanza contingibile e urgente (per ragioni sanitarie) del sindaco di Maracalagonis.
In sostanza il fatto che altri enti o istituzioni siano in ritardo nei loro adempimenti, non libera Abbanoa dall’assumere la gestione della rete idrica. Questa la sostanza dell’articolo.

Ha invece ragione Abbanoa a chiedere la rettifica della frase “il rilevantissimo ritardo accumulato dal gestore del servizio idrico”. Questa frase della sentenza non si riferiva ad Abbanoa ma all’Ente di governo. Di conseguenza non è corretta anche la successiva frase dell’articolo, proprio perché è inserita come corollario della precedente frase impropria. Ma il fatto che Abbanoa già da tempo avrebbe dovuto dar corso alla decisione della giustizia amministrativa, lo si ricava da altri passaggi della sentenza. Per esempio da questo: “Deve infatti ritenersi che il dato oggettivo del rilevantissimo ritardo nell’espletamento dei predetti adempimenti, di competenza – in via normale – dell’Ente di governo dell’ambito per l’affidamento del servizio al Gestore, unitamente al pericolo per la salute pubblica (da ritenersi sufficientemente provato…), concretino i necessari presupposti per la legittima adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente adottata dal sindaco… con conseguente e inevitabile deroga alle competenze stabilite in via normale dalla legge”.

Il punto, in buona sostanza, è che Abbanoa avrebbe dovuto fare il suo ingresso a Torre delle Stelle nonostante i ritardi dell’Egas (come il Tar aveva statuito già nel 2015). Appare evidente che il problema, secondo l’impostazione dei giudici del Tar, è che esistono ragioni di salute pubblica che devono prevalere su tutto. Per Abbanoa e, naturalmente, per tutti gli altri soggetti pubblici coinvolti.

Piero Loi

 

 

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