Parcheggio interrato di Cagliari. Ecco cosa dice il Piano idrogeologico

Ecco un breve memorandum che certi sostenitori del garage interrato nel centro di Cagliari dovrebbero leggere prima di esprimersi come se fossero ad una partita di pallone anziché davanti a un’opera pubblica che cambierebbe radicalmente l’assetto e la vita di due quartieri storici introducendo un nuovo rischio in una zona già problematica e non certo conoscibile con qualche carotaggio qua e là.

Gli articoli 31 e 32 del Pai indicano i quattro gradi di pericolosità dei suoli. Le aree Hg3 sono a pericolosità geologica elevata e le aree Hg4 sono a pericolosità molto elevata.

L’articolo 23 elenca le prescrizioni per le aree di pericolosità elevata e molto elevata. Insomma, per le aree di livello 3 e 4 occorrono le stesse precauzioni.

L’articolo 25 spiega i criteri richiesti ad uno studio di compatibilità geologica e geotecnica.

E’ una lettura che richiede attenzione e magari l’aiuto di un geologo e di un esperto di Pubblica Amministrazione. Noi, come d’abitudine, ci siamo documentati e ripetiamo diligentemente.

Alla fine risulterà evidente quanto sia insostenibile la delibera del Parcheggio sotto le mura. E come ci esponga allegramente a un rischio imprevedibile.

Si tratta di un progetto preliminare che esige però alcune caratteristiche sino a oggi assenti.
Anche un progetto preliminare deve preventivamente dare una risposta approfondita alla richiesta di sicurezza.
Per questo motivo è obbligatorio il parere dell’Autorità del bacino idrografico e di una relazione geotecnica, redatta da un ingegnere e un geologo, dotata di certi requisiti irrinunciabili. Tra questi la terzietà e l’indipendenza delle figure chiamate a certificare le condizioni del rischio e lo stesso progetto.
Non pare accettabile il fatto che l’ingegnere comunale firmatario del progetto chieda a un geologo un parere sul proprio progetto e poi lo autocertifichi come compatibile con il Pai.
Ovvio che occorra il giudizio terzo dell’Autorità che vigila sul rischio idrogeologico, ovvio.
Ovvio che la Pubblica Amministrazione non debba deliberare un progetto preliminare e solo dopo assegnare all’impresa vincitrice il compito di dotarsi del parere dell’Autorità di bacino.
Il parere è obbligatorio adesso, ora, preliminarmente, appunto. E questo iter illogico non sembra una buona pratica amministrativa.
L’assenso dell’Autorità che veglia sull’applicazione del PAI non è un pedante passaggio richiesto a un burocrate pignolo. E’ una garanzia elementare, una doverosa garanzia.
E tanto meno è accettabile, su queste basi, quella che l’ingegnere capo del Comune chiama una berlinese proposta come panacea. Ossia un sistema di mitigazione del rischio che consiste in micropali infissi nel terreno e in tiranti orizzontali. La berlinese non rassicura affatto. Ci mancherebbe che in un progetto di questa portata non fosse previsto un sistema di mitigazione del rischio.
Nessuna berlinese modifica il fatto è che all’interno di quella zona si trovano aree a pericolosità elevata e il complesso reticolo di equilibri idrogeologici che connettono Castello a Stampace non sono considerati, nel loro insieme.
In altre parole, limitare la valutazione del rischio alla singola area del parcheggio non considerando tutto ciò che sta a monte e tutto ciò che sta a valle del parcheggio appare come una falsa rappresentazione di una realtà geologica molto più complessa. Una rappresentazione pericolosa.
Il rischio non è mai del tutto quantificabile. Anche per questo motivo i geologi non parlano di cancellazione del rischio, né di sicurezza, ma solo di mitigazione.
D’altronde, come potrebbe essere che un enorme parallelepipedo di cemento – che devierebbe il corso delle falde e rivoluzionerebbe la distribuzione dei pesi lungo tutto il costone del colle – venga dichiarato “sicuro” dopo solo qualche carotaggio, eseguito, oltretutto, d’estate, quando le acque sono meno abbondanti?
Chi avrà la pazienza di leggere, finirà la lettura persuaso che quello del parcheggio è un progetto pericoloso. E si convincerà che nelle zone di pericolosità elevata e molto elevata ( Hg3 e Hg4 ) si devono evitare: “scavi, riporti e movimenti di terra capaci di aumentare il livello del pericolo e del rischio di frana”.

Qualche norma del Pai:

ARTICOLO 32 Disciplina delle aree di pericolosità elevata da frana (Hg3)
1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 23 e 25, nelle aree di pericolosità elevata da frana sono consentiti tutti gli interventi, le opere e le attività ammessi nelle aree di pericolosità molto elevata di frana, alle medesime condizioni stabilite nell’articolo 31.
2. Nelle aree di pericolosità elevata da frana valgono i divieti generali di cui all’articolo 31, comma 4.
N.B.: Comma 4 art. 31: nelle aree di pericolosità molto elevata da frana resta comunque sempre vietato realizzare: scavi, riporti e movimenti di terra capaci di aumentare il livello del pericolo e del rischio da frana.

ARTICOLO 31 Disciplina delle aree di pericolosità molto elevata da frana (Hg4)
3. In materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico nelle aree di pericolosità molto elevata da frana sono consentiti esclusivamente:
a. gli interventi di manutenzione ordinaria;
b. gli interventi di manutenzione straordinaria;
c gli interventi di adeguamento per l’integrazione di innovazioni tecnologiche;
d. gli interventi di adeguamento per la sicurezza di esercizio richiesti da norme nazionali e regionali;
e. allacciamenti a reti principali e nuovi sotto-servizi a rete interrati lungo tracciati stradali esistenti, ed opere connesse, compresi i nuovi attraversamenti;
f. le ristrutturazioni richieste dalle esigenze di mitigazione dei rischi da frana;
g. nuovi interventi di edilizia cimiteriale, purché realizzati nelle porzioni libere interne degli impianti cimiteriali esistenti;
h. nuove strutture di servizio ed insediamenti mobili, preferibilmente provvisori, destinati ad attrezzature per il tempo libero, la fruizione dell’ambiente naturale, le attività sportive e gli spettacoli all’aperto;
i. gli ampliamenti, le ristrutturazioni e le nuove realizzazioni di infrastrutture riferibili a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili o non delocalizzabili, a condizione che non esistano alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili, che tali interventi siano coerenti con i piani di protezione civile, e che ove necessario siano realizzate preventivamente o contestualmente opere di mitigazione dei rischi specifici.
4. Nelle aree di pericolosità molto elevata da frana resta comunque sempre vietato realizzare:
a. nuovi impianti o ampliamenti di impianti di trattamento, smaltimento e di recupero dei rifiuti;
b. nuovi impianti o ampliamenti di impianti di trattamento delle acque reflue;
c. nuovi stabilimenti o ampliamenti di stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17.8.1999, n. 334;
d. bonifiche di terreni umidi o miglioramenti fondiari che producano livellamento di terreni;
e. scavi, riporti e movimenti di terra capaci di aumentare il livello del pericolo e del rischio da frana.

ARTICOLO 23 Prescrizioni generali per gli interventi ammessi nelle aree di pericolosità idrogeologica
Nel presente Titolo III sono stabilite norme specifiche per prevenire, attraverso la regolamentazione degl interventi ammissibili, i pericoli idrogeologici e la formazione di nuove condizioni di rischio idrogeologico nel bacino idrografico unico della Regione Sardegna.
2. Le disposizioni del presente Titolo III valgono solo nelle aree perimetrate dalla cartografia elencata nell’articolo 3 quali aree con pericolosità idraulica molto elevata (Hi4), elevata (Hi3), media (Hi2) e moderata (Hi1), nonché quali aree con pericolosità da frana molto elevata (Hg4), elevata (Hg3), media(Hg2) e moderata (Hg1), con le caratteristiche definite nella Relazione Generale, a prescindere dall’esistenza di aree a rischio perimetrate e di condizioni di rischio a carico di persone, beni ed attività vulnerabili.
6. Gli interventi, le opere e le attività ammissibili nelle aree di pericolosità idrogeologica molto elevata, elevata e media sono effettivamente realizzabili soltanto:
a. se conformi agli strumenti urbanistici vigenti e forniti di tutti i provvedimenti di assenso richiesti dalla legge;
b. subordinatamente alla presentazione, alla valutazione positiva e all’approvazione dello studio di compatibilità idraulica o geologica e geotecnica di cui agli articoli 24 e 25, nei casi in cui lo studio è espressamente richiesto dagli articoli: 8, comma 9; 13, commi 3, 4 e 8; 19, comma 4; 22, comma 4;27, comma 6; 28, comma 8; 29, comma 3; 31, comma 6; 32, comma 4; 33, coma 5; Allegato E;
Allegato F. Lo studio è presentato a cura del soggetto proponente, unitamente al progetto preliminare redatto con i contenuti previsti dal DPR 21.12.1999, n. 554 e s.m.i.,  ed approvato dall’AssessoratoRegionale ai Lavori Pubblici (oggi Autorità di Bacino) prima del provvedimento di assenso al progetto, tenuto conto dei principi di cui al comma 9.
8. Anche in applicazione dei paragrafi 3.1.a) e 3.1.b) del D.P.C.M. 29.9.1998, nelle aree di pericolosità idrogeologica sono consentiti esclusivamente gli interventi espressamente elencati negli articoli da 27a 34 e nelle altre disposizioni delle presenti norme, nel rispetto delle condizioni ivi stabilite comprese quelle poste dallo studio di compatibilità idraulica o geologica e geotecnica, ove richiesto. Tutti gli interventi non espressamente elencati sono inammissibili. Divieti speciali sono stabiliti negli articoli: 8,comma 6; 9, comma 2; 14, comma 4; 20, comma 1; 27, comma 3, lettera f.; 27, comma 4; 28, comma2; 31, comma 4; 32, comma 2; 33, comma 4. Gli altri divieti indicati nelle presenti norme sono normalmente ribaditi a scopo esemplificativo e rafforzativo.
9 Allo scopo di impedire l’aggravarsi delle situazioni di pericolosità e di rischio esistenti nelle aree di pericolosità idrogeologica tutti i nuovi interventi previsti dal PAI e consentiti dalle presenti norme devono essere tali da:
a. migliorare in modo significativo o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità del regime idraulico del reticolo principale e secondario, non aumentando il rischio di inondazione a valle;
b. migliorare in modo significativo o comunque non peggiorare le condizioni di equilibrio statico dei versanti e di stabilità dei suoli attraverso trasformazioni del territorio non compatibili;
c. non compromettere la riduzione o l’eliminazione delle cause di pericolosità o di danno potenziale né la sistemazione idrogeologica a regime;
d. non aumentare il pericolo idraulico con nuovi ostacoli al normale deflusso delle acque o con riduzioni significative delle capacità di invasamento delle aree interessate;
e. limitare l’impermeabilizzazione dei suoli e creare idonee reti di regimazione e drenaggio;
f. favorire quando possibile la formazione di nuove aree esondabili e di nuove aree permeabili;
g. salvaguardare la naturalità e la biodiversità dei corsi d’acqua e dei versanti;
h. non interferire con gli interventi previsti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di protezione civile;
i. adottare per quanto possibile le tecniche dell’ingegneria naturalistica e quelle a basso impatto ambientale;
l. non incrementare le condizioni di rischio specifico idraulico o da frana degli elementi vulnerabili interessati ad eccezione dell’eventuale incremento sostenibile connesso all’intervento espressamente assentito;
m. assumere adeguate misure di compensazione nei casi in cui sia inevitabile l’incremento sostenibile delle condizioni di rischio o di pericolo associate agli interventi consentiti;
n. garantire condizioni di sicurezza durante l’apertura del cantiere, assicurando che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di rischio o del grado diesposizione al rischio esistente;
o. garantire coerenza con i piani di protezione civile.

ARTICOLO 25 Studi di compatibilità geologica e geotecnica
1. In applicazione dell’articolo 23, comma 6, lettera b., nei casi in cui è espressamente richiesto dalle presenti norme i progetti proposti per l’approvazione nelle aree di pericolosità molto elevata, elevata e media da frana sono accompagnati da uno studio di compatibilità geologica e geotecnica predisposto secondo i criteri indicati nei seguenti commi.
2. Lo studio di compatibilità geologica e geotecnica non sostituisce le valutazioni di impatto ambientale, le valutazioni di incidenza, gli studi di fattibilità, le analisi costi-benefici e gli altri atti istruttori di qualunque tipo richiesti dalle leggi dello Stato e della Regione Sardegna.
3. Lo studio di compatibilità geologica e geotecnica:
a. è firmato da un ingegnere esperto in geotecnica e da un geologo, ciascuno per quanto di competenza, iscritti ai rispettivi albi professionali;
b. valuta il progetto con riferimento alla finalità, agli effetti ambientali;
c. analizza le relazioni tra le trasformazioni del territorio derivanti dalla realizzazione dell’intervento
proposto e le condizioni dei dissesti attivi o potenziali dell’area interessata;
d. verifica e dimostra la coerenza del progetto con le previsioni e le norme del PAI;
e. prevede adeguate misure di mitigazione e compensazione all’eventuale incremento del pericolo e del rischio sostenibile associato agli interventi in progetto.
4. Nei casi in cui leggi regionali o norme di piani territoriali e piani di settore della Regione Sardegna subordinino l’approvazione di progetti localizzati in aree di pericolosità da frana alla formazione di studi geomorfologici equivalenti agli studi di compatibilità geologica e geotecnica di cui al presente articolo questi ultimi possono essere sostituiti dai primi a condizione che contengano elementi valutativi di pari livello e che tale equivalenza sia espressamente dichiarata dall’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici.
5. Lo studio di compatibilità geologica e geotecnica è predisposto secondo i criteri indicati nell’Allegato Falle presenti norme.
6. I soggetti pubblici o privati titolari dell’attuazione degli interventi di mitigazione delle condizioni di pericolosità da frana e di rischio geomorfologico sono tenuti a formare e trasmettere alla Regione, alfine di predisporre elementi per le eventuali varianti del PAI di cui all’articolo 37, nuove mappature delle aree pericolose interessate dagli interventi elaborate alla scala della cartografia del PAI e con formati compatibili con il SIT della Regione.
7. Lo studio di compatibilità geologica geotecnica è approvato dallAutorità Idraulica competente per Territorio (Oggi Autorità di Bacino).

(Scheda a cura di GIORGIO TODDE)

 

 

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