Trasparenza sulle nomine in Regione, le norme esistono già: basta applicarle

Dall’avvocato Giovanni Battista Gallus, Presidente del Circolo dei Giuristi Telematici, riceviamo e pubblichiamo.

E’ apparsa su Sardinia Post la notizia di una petizione, presentata dagli Ordini dei Commercialisti della Sardegna, al Consiglio Regionale, ove, sulla base di una recente delibera della Giunta, volta alla riorganizzazione delle partecipate regionali, si sollecita, anche sulla falsariga della L.R. Toscana 5/2008, “un intervento normativo che disciplini i criteri e le procedure per le nomine e le designazioni di competenza della Regione, ispirate ai principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione e rispetto del principio della rappresentanza di genere”.

Se in effetti l’intervento potrebbe essere necessario per questi ultimi due punti (partecipazione e parità di genere), la petizione non sembra considerare che vi è già un esteso obbligo di trasparenza, disciplinato dalla normativa nazionale, e in particolare dalla L. 190/2012 e dal D.lgs 33/2013 (il c.d. “decreto trasparenza”: Sardinia Post aveva già ospitato le mie riflessioni in merito -, che, peraltro, è correttamente evocato nella delibera 39/17.

Gli estremi degli atti di nomina di consulenti e collaboratori (art. 15 D.lgs 33), nonché degli organi di indirizzo politico (art. 14), con i curricula, la ragione dell’incarico, l’importo erogato e molte altre informazioni sono già soggette a un regime obbligatorio di pubblicità: devono essere imprescindibilmente pubblicate nella sezione “amministrazione trasparente” dei siti degli enti.

Addirittura, per i consulenti e collaboratori la pubblicazione sul sito è condizione di efficacia dell’atto.

Queste norme si applicano, limitatamente all’attività di pubblico interesse, non solo alle società partecipate, ma anche a tutti quegli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Le norme sulla trasparenza quindi ci sono già, da oltre un anno. E c’è anche lo strumento, gratuito e esercitabile da chiunque, per sollecitare le pubblicazioni obbligatorie, laddove non siano adempiute.

E’ l’accesso civico, regolato dall’art. 5 del D.lgs 33,. del quale avevo già parlato anche per Sardiniapost.

L’accesso civico consente appunto a chiunque, gratuitamente e senza dover motivare la richiesta, di richiedere (e pretendere) documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Per la trasparenza, quindi, non è necessario invocare nuove norme: basta applicare quelle esistenti (e sollecitarne, con gli opportuni strumenti, il rispetto).

Giovanni Battista Gallus

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