Urbanistica, Deliperi: “L’assessore Erriu non conosce la sua proposta di legge”

Prosegue il botta e risposta sulla Legge urbanistica tra politici e associazioni ambientaliste, partito dopo la pubblicazione di un lungo articolo – parecchio critico – sul settimanale l’Espresso. Nei giorni scorsi il segretario regionale del Pd Giuseppe Luigi Cucca aveva scritto al direttore della rivistaTommaso Cerno, per contestare l’impostazione del reportage ‘Cemento mori’, firmato da Paolo Biondani. Nel contempo, il numero uno del Pd sardo ha attaccato duramente l’ex presidente della Regione Renato Soru, che alla Legge urbanistica non ha risparmiato feroci critiche (leggi). Al direttore dell’Espresso ha inviato una lettera anche l’assessore regionale all’Urbanistica Cristiano Erriu, promotore della nuova legge (qui l’intervista di Sardinia Post), difendendo il provvedimento e parlando di fake news. All’esponente della giunta Pigliaru risponde oggi Stefano Deliperi, presidente del Gruppo di intervento giuridico.

“Visto che l’assessore Erriu accusa chi si oppone alla sua proposta di legge regionale di creare fake news (è termine ormai in voga per cercare di tappare la bocca a chi dissente), ancora una volta è necessario chiarire alcuni punti”, premette Deliperi.

“Intanto, secondo l’assessore Erriu, gli incrementi volumetrici in favore degli esercizi ricettivi sarebbero possibili in base al piano paesaggistico regionale (P.P.R.), ai sensi degli artt. 20 e 90 delle norme tecniche di attuazione (N.T.A.). In realtà . si legge in una nota del Grig – l’art. 20 prevede nella fascia costiera “nelle aree già interessate da insediamenti turistici o produttivi” la “riqualificazione urbanistica o architettonica”, il “riuso e trasformazione a scopo turistico-ricettivo di insediamenti esistenti”, il “completamento degli insediamenti esistenti” già previsto, in ogni caso “previa intesa” fra Regione, Provincia e Comune interessati, ma non dispone affatto la possibilità di incremento volumetrico delle volumetrie nella fascia costiera di tutela integrale dei 300 metri dalla battigia marina. L’art. 90 detta gli indirizzi per la pianificazione comunale in tema di insediamenti turistici, fondamentalmente con il riutilizzo di insediamenti e strutture esistenti, ma non afferma da alcuna parte la possibilità di incrementare le volumetrie nella fascia costiera di tutela integrale dei 300 metri dalla battigia marina”.

“In secondo luogo – prosegue Deliperi – per l’assessore Erriu, sarebbe “falsa … l’affermazione, questa volta di fonte ambientalista, sulla possibilità di cumulare gli ampliamenti del Piano casa con quelli realizzabili con la nuova proposta di legge, cosa esplicitamente non consentita, e sulla quale è costruito lo scenario fantascientifico del raddoppio delle cubature”. In realtà, l’art. 31, commi 6° e 7°, della proposta di legge regionale [2] dicono proprio quello che l’Assessore Erriu nega: possono ottenere gli aumenti volumetrici anche i complessi turistici ricettivi che ne avevano già beneficiato con il “piano casa” (legge regionale Sardegna n. 4/2009 e s.m.i.). La struttura già ampliata del 25% della volumetria, poi ampliata ancora, può esser un’altra volta ampliata fino al raggiungimento del 25% della volumetria conseguita dopo il primo ampliamento: per esempio, una struttura avente in origine una volumetria di 30 mila metri cubi, può esser stata ampliata a 37.500 metri cubi (cioè + 25%) e ora potrebbe giungere a 46.875 metri cubi (cioè ulteriore + 25%)”.

“In pochi anni, nella fascia costiera di massima tutela, la volumetria di una struttura turistico-ricettiva potrebbe crescere di più del 50% della volumetria iniziale. E questo favorirebbe il turismo? In realtà favorirebbe la riminizzazione delle coste sarde, proprio quello che si dovrebbe evitare a ogni costo”.

“L’assessore Erriu afferma, poi: ‘Falsa è anche la notizia della liberalizzazione delle ‘lottizzazioni sul mare’, di incrementi consentiti alle seconde case, di milioni di metri cubi in arrivo’. Non dice dove avrebbe tratto queste “notizie” di cui si ignora la provenienza. In realtà, ‘gli incrementi volumetrici … sono computati ai fini della pianificazione delle volumetrie realizzabili per il soddisfacimento del fabbisogno di ricettività alberghiera ed extra-alberghiera, con le modalità previste dall’Allegato A” (art. 31, comma 3°, lettera b, del d.d.l. urbanistico) e “gli insediamenti esistenti possono essere completati attraverso la previsione di ambiti di potenziale trasformabilità ad essi contigui. È, in ogni caso, consentita la trasformazione delle residenze per le vacanze e il tempo libero, esistenti o da realizzare, in strutture ricettive alberghiere” (Allegato A, art. A 4, comma 3°)”.

“In parole povere – sostiene Deliperi – sono consentiti gli ampliamenti degli insediamenti edilizi nella fascia costiera e la trasformazione delle “seconde case” in strutture ricettive alberghiere, anche se nemmeno esistenti (!) Quest’ultima disposizione rieccheggia la sfacciata previsione dei famigerati nullaosta per complessi alberghieri emanati in deroga ai vincoli propedeutici per la redazione degli allora piani territoriali paesistici in base all’art. 13, comma 1°, lettera c, della legge regionale n. 45/1989: la Giunta regionale fra il 1990 e il 1992 ne rilasciò ben 235, legittimando nella futura normativa di piano tantissimi progetti immobiliari di ‘seconde case’ poi ‘riciclati’ in ‘complessi alberghieri’. Grazie al cielo e al Consiglio di Stato (il T.A.R. Sardegna seguì lentamente anni dopo…), riuscimmo fra mille difficoltà a ottenere l’annullamento di quei piani territoriali paesistici che…tutelavano fondamentalmente investimenti e speculazioni immobiliari”.

“Come si vede, riesce davvero difficile scorgere ‘la portata di innovazione riformista del disegno di legge della Giunta, frutto di elaborazione culturale avanzata e di scelte coraggiose a difesa del suolo e del paesaggio’ di cui parla l’Assessore Erriu, ma contiamo su un po’ di sano buon senso, aiutato dalla pressione dell’opinione pubblica, e sul sostegno della giurisprudenza costituzionale in materia. La sentenza Corte cost. n. 189/2016, infatti, ha affermato ancora una volta che le norme di tutela paesaggistica (e quelle del piano paesaggistico, in particolare) prevalgono sulle disposizioni regionali urbanistiche, visto che ‘gli interventi edilizi ivi previsti non possono essere realizzati in deroga né al piano paesaggistico regionale né alla legislazione statale’, in quanto ‘si deve escludere, proprio in ragione del principio della prevalenza dei piani paesaggistici sugli altri strumenti urbanistici (sentenza n. 11 del 2016), che il piano paesaggistico regionale sia derogabile’. La disciplina del P.P.R. afferma riguardo la fascia costiera (‘risorsa strategica fondamentale per lo sviluppo sostenibile del territorio sardo’, art. 19 delle N.T.A. del P.P.R.): ‘nelle aree inedificate è precluso qualsiasi intervento di trasformazione’ (art. 20 delle N.T.A. del P.P.R.), mentre è consentita solo la “riqualificazione urbanistica e architettonica degli insediamenti turistici o produttivi esistenti’. Le ristrutturazioni e riqualificazioni si possono ben fare con le volumetrie già esistenti, senza ulteriore ‘consumo’ di territorio pregiato. Solo un’ultima considerazione: preme ribadire che se il Presidente Pigliaru si fosse presentato alle elezioni regionali del 2014 con simili proposte avrebbe certamente preso parecchie migliaia di voti in meno. E oggi non sarebbe dov’è”.

 

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